Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Grazie allo spirito innovativo delle sue imprese, la Svizzera occupa da anni il primo posto nell’indice globale dell’innovazione (Global Innovation Index)1. Questo successo è favorito in buona parte dal fatto che le invenzioni sono protette da brevetto. Il diritto dei brevetti riveste quindi grande importanza per l’economia svizzera e la sua competitività. Affinché soddisfi gli standard internazionali, risulti interessante per gli utenti e permetta alla Svizzera di continuare a figurare tra i Paesi più innovativi del mondo, deve però essere riesaminato costantemente e, se necessario, adeguato.
I brevetti vengono rilasciati per proteggere le invenzioni. La legge sui brevetti svizzera (LBI)2 non definisce il concetto di invenzione. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, per invenzione si intende un insegnamento tecnico che permette di risolvere un problema concreto con l’ausilio della tecnica. Per ottenere la protezione brevettuale, non basta che l’invenzione sia nuova. Deve essere anche innovativa e distinguersi in modo marcato da quanto già esiste. In altre parole, deve implicare un’attività inventiva: se appare ovvia a un esperto del ramo, non può trattarsi di un’invenzione (degna di essere protetta da brevetto)3. L’invenzione deve inoltre essere utilizzabile industrialmente e non presentare un motivo legale di esclusione dalla protezione. Queste condizioni materiali rispecchiano gli standard minimi a livello internazionale e sono contemplate da numerose leggi nazionali e convenzioni regionali e internazionali in materia di brevetti.
Gli inventori o le imprese che desiderano ottenere una protezione brevettuale in Svizzera hanno diverse possibilità. La «via nazionale», la «via europea» in virtù della Convenzione sul brevetto europeo (CBE)4 e la «via internazionale» sulla base del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)5.
Una domanda di brevetto nazionale deve soddisfare le diverse condizioni formali e materiali poste dalla LBI e dall’ordinanza sui brevetti (OBI)6. L’IPI esamina le condizioni di brevettabilità nell’ambito della procedura di rilascio. L’attuale diritto svizzero in materia ha la particolarità di non includere le due condizioni fondamentali della novità e dell’attività inventiva7. Sebbene siano indispensabili per ottenere un brevetto valido, novità e attività inventiva non sono oggetto di esame nel quadro della domanda di brevetto. Le due condizioni sono esaminate solo nel caso di un’eventuale azione per nullità di diritto civile.
La questione dell’esame completo è stata in passato sollevata più volte nell’ambito delle revisioni della LBI. In occasione della revisione del 1954 l’esame completo (storicamente detto esame preventivo) è stato introdotto solo per l’industria tessile e nel campo della tecnica cronometrica. In una seconda fase, tuttavia mai implementata, avrebbero dovuto aggiungersi l’elettrotecnica e altri settori. Nel 1995 l’esame completo è stato nuovamente abolito per l’industria tessile e orologiera, adducendo che la soluzione della CBE rispondeva già in modo adeguato alle esigenze dell’economia. Nell’ottica di allora, la soluzione della CBE era soddisfacente per l’industria e quindi la Svizzera non aveva più bisogno di un esame completo8.
A tenore della CBE un’impresa può depositare il proprio brevetto all’UEB di Monaco di Baviera o alla succursale dell’Aia. Con la CBE l’Organizzazione europea dei brevetti (OEB)9 mette a disposizione dei propri membri, tra cui la Svizzera, una procedura centrale e unitaria per la concessione del brevetto. Diversamente dall’IPI, l’UEB conduce un esame completo delle condizioni di brevettabilità che include la novità e l’attività inventiva. Con un’unica domanda i depositanti ricevono un brevetto con effetto in molti Paesi europei. I depositanti possono indicare la Svizzera (insieme al Liechtenstein10) tra i Paesi in cui la protezione deve essere valida. Dopo il rilascio il depositante ottiene un brevetto svizzero come se avesse seguito l’iter all’IPI ma con la differenza sostanziale che il brevetto europeo (EP) con effetto per la Svizzera (e il Liechtenstein) include l’esame della novità e dell’attività inventiva.
Esiste infine anche la possibilità di depositare una domanda internazionale ai sensi del PCT. In questo caso, con un’unica domanda presentata all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) che ha sede a Ginevra, il depositante può chiedere contemporaneamente la protezione brevettuale in diversi Paesi. Negli Stati contraenti del PCT la domanda internazionale ha lo stesso effetto di una domanda nazionale o regionale. Diversamente dalla procedura CBE, il PCT non prevede una procedura centrale per il rilascio: l’OMPI si limita dunque ad armonizzare la procedura di deposito senza eseguire esami formali. Dopo la «fase internazionale»11 il depositante deve rivolgersi alle autorità nazionali o regionali (p. es. UEB) per portare avanti la pratica e ottenere una protezione brevettuale nei Paesi che gli interessano («fase nazionale» o «fase regionale»)12. Una domanda PCT destinata a generare un brevetto svizzero viene sottoposta a un esame materiale da parte dell’IPI conformemente alla LBI. Come per il brevetto svizzero ottenuto con la procedura nazionale, la novità e l’attività inventiva non sono oggetto d’esame.
Come menzionato in precedenza, secondo il diritto svizzero dei brevetti, nella procedura di rilascio l’IPI non controlla le condizioni materiali di brevettabilità della novità e dell’attività inventiva (art. 59 cpv. 4 LBI). L’esame relativo al contenuto risulta quindi incompleto. Ciò implica che la registrazione non offre, né a terzi né ai titolari, certezze sulla validità giuridica del brevetto svizzero, diversamente da quanto accade invece con gli EP con esame completo o dai brevetti nazionali di molti altri Paesi come Germania, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Austria, Spagna o Stati Uniti.
1Il Global Innovation Index (GII) include circa 130 Paesi ed è pubblicato annualmente dall’OMPI, l’Istituto europeo di amministrazione azien-
dale (INSEAD) e la Cornell University. L’analisi, fondata su 80 indicatori, tiene conto sia delle condizioni necessarie all’innovazione sia delle nuove creazioni favorite dall’innovazione. La graduatoria 2019 si presenta come segue (tra parentesi il risultato del 2018): Svizzera (1), Svezia (4), USA (6), Paesi Bassi (2), Regno Unito (4), Finlandia (7), Danimarca (8), Singapore (5), Germania (9) e Israele (11). L’indice è consultabile nel sito dell’OMPI al link www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434.
2 RS 232.14
3Cfr. art. 1 cpv. 2 LBI
4RS 0.232.142.2. La CBE è la convenzione internazionale in base alla quale è stata creata l’OEB che disciplina il rilascio dei brevetti europei. Per
la Svizzera è entrata in vigore il 7 ottobre 977. L’UE non è membro dell’OEB.
5RS 0.232.141.1. Il PCT (dall’inglese Patent Cooperation Treaty), un trattato internazionale gestito dall’OMPI che ha sede a Ginevra, consente al
depositante di ottenere con un’unica domanda di brevetto una protezione valida in un numero indefinito di Stati contraenti e quindi praticamente in tutto il mondo. Esame e rilascio del brevetto sono di competenza degli uffici nazionali o regionali (p. es. l’UEB).
6 RS 232.141
7 Cfr. art. 59 cpv. 4 LBI
8 Messaggio del 18 agosto 1993 concernente una revisione della legge federale sui brevetti d’invenzione nonché un decreto federale relativo ad una revisione della Convenzione sulla concessione di brevetti europei; FF 1993 III 522
9 L’OEB è stata istituita nel 1977 sulla base della CBE e attualmente conta 38 Stati contraenti, tra cui i Paesi dell’UE e dell’AELS, la Svizzera e la Turchia. Si occupa della gestione e dello sviluppo della CBE.
10 In virtù del Trattato del 22 dicembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d’invenzione (Trattato sui brevetti; RS 0.232.149.514) la Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono un territorio unitario di protezione.
11 La fase internazionale include l’esame formale, la stesura di un rapporto di ricerca e la pubblicazione della domanda di brevetto.
12 Prima della scadenza del termine, di norma 30 mesi a contare dalla data di priorità, il depositante deve avviare la fase nazionale presso le autorità dei Paesi in cui desidera ottenere la protezione brevettuale. Deve in particolare pagare le tasse, presentare una traduzione e osservare eventuali altre disposizioni nazionali. Nella fase nazionale le autorità competenti procedono a un esame oggettivo indipendente.