Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Nel raffronto internazionale, il brevetto svizzero attuale può essere paragonato a un modello d’utilità in quanto non vengono esaminate né la novità né l’attività inventiva. Per non attribuire a questo diritto di protezione lo stesso status giuridico degli EP esaminati completamente, potrebbe essere sostituito con il modello d’utilità. A seconda della forma concreta del modello d’utilità, tale opzione si avvicina molto allo status quo.

– Vantaggi: per i depositanti di brevetti nazionali per cui la protezione derivante dal modello d’utilità è sufficiente, questa possibilità

riduce i costi e semplifica le procedure. Il modello d’utilità consente anche di raggiungere un’importante obiettivo della mozione Hefti: per le PMI che non hanno la necessità di estendere la portata geografica della protezione, rimane infatti la possibilità di tutelarsi in maniera semplice in Svizzera.

– Svantaggi: il modello d’utilità accresce solo marginalmente la certezza del diritto in Svizzera, e non si coglie l’occasione per

adeguare il sistema svizzero dei brevetti a quello di numerosi altri Paesi che prevedono un brevetto con esame completo a livello nazionale. Infine permane anche la dipendenza dall’UEB già menzionata in precedenza (per l’esame e il rilascio dei brevetti).

1.2.4 Introduzione dell'esame completo con esternalizzazione all’estero dell’esame di determinati settori e/o rami specifici

Per alcuni settori e/o rami specifici, la ricerca obbligatoria nell’ambito dell’esame completo di ogni domanda nazionale di brevetto è delegata a istituzioni partner estere. In questo caso, la valutazione della novità e dell’attività inventiva non avviene dunque esclusivamente in Svizzera.

– Vantaggi: questo approccio permette di sgravare la divisione Brevetti dell’IPI e di focalizzarsi sui settori tecnici in cui l’IPI vanta

competenze di eccellenza a livello internazionale. Inoltre offre la possibilità, all’occorrenza, di delegare la ricerca e l’esame di interi settori tecnici ad altri uffici e, in questo modo, di beneficiare di vantaggi in termini di efficienza.

– Svantaggi: l’esternalizzazione delle attività d’esame e la ripresa dei relativi risultati pone sempre un problema di qualità e aumenta

anche la necessità di un coordinamento a livello internazionale. Infine cresce anche la dipendenza dalle diverse istituzioni partner.

1.2.5 Opzione scelta

– Rivalutare il brevetto svizzero: secondo il diritto vigente, dopo il deposito della domanda i brevetti svizzeri vengono controllati

solo parzialmente dal punto di vista materiale, in particolare per verificare che non vi siano motivi di esclusione (p. es. una violazione della dignità della creatura, cfr. art. 2 LBI). Non viene invece verificato se l’invenzione sia nuova e implichi un’attività inventiva. Questa soluzione presenta vantaggi in termini di tempo e di costi e ha dato buoni risultati in passato. In pratica, però, la mancanza di certezza in merito alla validità giuridica comporta notevoli svantaggi. Spesso i titolari meno esperti credono erroneamente che un brevetto esaminato e rilasciato dall’IPI sia automaticamente un brevetto valido. In realtà, il fatto di non esaminare la novità e l’attività inventiva implica che terzi possano intentare un’azione per nullità (art. 26 LBI) sotto forma sia di azione legale indipendente sia di domanda riconvenzionale nell’ambito di un processo per violazione del brevetto. Ciò significa che l’esame della validità giuridica di un brevetto svizzero avviene spesso nell’ambito di un processo civile causando costi e incertezze per le parti coinvolte. La mancanza di chiarezza in merito alla validità giuridica pone regolarmente l’attore davanti alla difficoltà di fornire le prove, per esempio quando si tratta di chiedere provvedimenti superprovvisionali nei confronti della persona che ha violato il brevetto (art. 265 CPC17). Per disporre questi provvedimenti è necessario rendere verosimile che il diritto del titolare del brevetto sia stato leso o è minacciato di esserlo (art. 261 cpv. 1 CPC). Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale dei brevetti (TFBT a questo fine un brevetto svizzero (parzialmente esaminato) non basta. Poiché i criteri della novità e dell’attività inventiva non vengono esaminati al momento della registrazione, il tribunale non può partire dal presupposto che il brevetto sia giuridicamente valido18. Considerato inoltre che, per quanto riguarda i provvedimenti superprovvisionali, la controparte non viene sentita (e pertanto non può esprimersi in merito alla validità giuridica), il richiedente deve presentare ulteriori documenti (p. es. rapporti di ricerca ufficiali o decisioni estere riguardanti brevetti aventi come oggetto la stessa invenzione19) che rendano verosimile la validità giuridica del brevetto violato.

Queste incertezze possono tra l’altro indurre i depositanti a preferire un EP con esame completo. Del resto, con l’adesione della Svizzera alla CBE, il brevetto svizzero ha perso importanza tanto che negli ultimi anni ne sono stati rilasciati solo circa 750 l’anno. Al 31 dicembre 2019 in Svizzera erano in vigore complessivamente 131 719 brevetti, di cui solo il 5 per cento (7066) erano nazionali mentre la maggior parte (124 635) erano EP con effetto in Svizzera20. Sono invece aumentate le domande di brevetto presentate dalla Svizzera all’UEB: 824921 nel 2019.

Tuttavia per le PMI che non hanno bisogno di una protezione brevettuale con una portata geografica molto ampia, l’EP è spesso una via onerosa anche dal punto di vista finanziario. La revisione proposta mira quindi anche a incrementare l’attrattiva del brevetto svizzero per gli inventori individuali e per le imprese attraverso due misure complementari che riducono la dipendenza della Svizzera e dei suoi innovatori dall’UEB.

Da un lato il progetto introduce l’esame completo per i brevetti svizzeri (l’art. 59 cpv. 4 LBI viene stralciato). Questa soluzione adempie i criteri definiti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)22 in materia di titoli di protezione ammessi al «patent box», rispondendo quindi a una delle richieste formulate nella mozione Hefti. Allo stesso tempo i titolari ricevono un brevetto con esame completo dei contenuti che permette loro, ma anche a eventuali terzi, di meglio valutarne la validità giuridica. Per i depositanti aumenta l’onere per l’inoltro della domanda ma anche il valore del titolo di protezione rilasciato. Sarà inoltre più facile far valere il brevetto nei confronti di terzi visto che, nel caso di un eventuale processo civile, l’esame completo costituisce un importante indizio a favore della validità giuridica del brevetto.

D’altro canto, la procedura d’esame deve essere rapida e flessibile e, conformemente a quanto auspicato dalla mozione, il progetto propone diverse misure tese al suo snellimento. A questo fine sono necessarie solo modifiche puntuali della LBI. La maggior parte degli aspetti rilevanti della procedura (tra cui p. es. i termini, le tasse e le modalità di pagamento) sono già disciplinati a livello di

17 RS 272

18 Decisione del TFB S2015_001 del 9 febbraio 2015, considerando 6.1

19 Come nel caso della decisione del TFB S2016_007 del 10 agosto 2016

20 Fonte: statistiche IPI, pubblicate online al link https://www.ige.ch/it/servizi/servizi-online/statistiche/brevetti.html

21 Dati secondo il Patent Index 2019 dell’OEB disponibile al link https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/statistics/patent-applications_de.html#tab2

22 OECD (2016), Wirksamere Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz, Aktionspunkt 5 – Abschlussbericht 2015, OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, pag. 29. Il rapporto (non disponibile in italiano) è pubblicato al link https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/wirksamere-bekampfung-schadlicher-steuerpraktiken-unter-berucksichtigung-von-transparenz-und-substanz-aktionspunkt-5-abschlussbericht-2015_9789264258037-de