Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine
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1.4 Interventi parlamentari
La mozione Hefti incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di revisione del diritto dei brevetti svizzero. Secondo la mozione, il disegno deve prevedere in particolare un esame del brevetto che sia attrattivo per gli utenti, corrisponda agli standard internazionali e preveda procedure di ricorso e opposizione efficaci ed economiche. Deve inoltre introdurre un modello d’utilità senza esame dei contenuti. La mozione è stata depositata al Consiglio degli Stati il 21 marzo 2019. Il 29 maggio 2019 il Consiglio federale ne ha chiesto l’approvazione, adducendo che sebbene il sistema svizzero dei brevetti abbia dato buoni risultati, le misure proposte permetterebbero alla Svizzera di adeguarsi ai sistemi in vigore in altri Paesi. Il brevetto con esame completo comporterebbe un aumento dei costi e degli ostacoli per la brevettazione ma ne incrementerebbe anche il valore. Gli utenti che invece non desiderano sfruttare questi vantaggi possono far capo al modello d’utilità in alternativa al brevetto attuale con esame parziale. Il Consiglio degli Stati ha approvato la mozione il 4 giugno 2019, il Consiglio nazionale il 12 dicembre 2019.
Il presente progetto concretizza la mozione Hefti. Il Consiglio federale chiede di stralciare dal ruolo la mozione 19.3228 «Per un brevetto svizzero al passo con i tempi». Il presente avamprogetto risponde agli obiettivi perseguiti.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Nel confronto internazionale il brevetto con esame completo, ossia con esame della novità e dell’attività inventiva, è molto diffuso e costituisce lo standard in molti Paesi. Sono sottoposti a esame completo gli EP e i bervetti nazionali di molti Paesi tra cui Germania, Regno Unito, Austria, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Spagna e Stati Uniti. L’esame completo è previsto anche per il futuro brevetto UE con effetto unitario e sarà affidato all’UEB sulla base della CBE33.
Per contro, non esiste nessuna convenzione internazionale che disciplina specificatamente il modello d’utilità. Benché diverse convenzioni, come la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale34, ne facciano menzione, le normative di diritto internazionale non contemplano disposizioni materiali sul modello d’utilità. Nemmeno l’Europa segue una strategia unitaria per la protezione del modello d’utilità: criteri, campo d’applicazione e durata della protezione variano da un Paese all’altro. L’Unione europea (UE) non è ancora riuscita a creare un modello d’utilità unitario sebbene se ne discuta dalla metà degli anni 1990. In Europa 24 Paesi prevedono il modello d’utilità a livello a nazionale: Albania, Bielorussia, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Croazia, Moldavia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica ceca, Ucraina e Ungheria35. L’UEB con sede a Monaco di Baviera tratta solo domande di brevetto e non prevede la possibilità di depositare o rilasciare modelli d’utilità.
Nel resto del mondo, il modello d’utilità è previsto in 73 Paesi36, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Cina, Ghana, Indonesia, Giappone, Kazakistan, Corea del Sud, Malesia, Messico, Filippine, Russia, Thailandia, Turchia e Vietnam. Alcuni dei principali mercati tra cui Stati Uniti, Canada o India invece, non lo prevedono. Come detto, a livello internazionale non esistono accordi specifici a tutela di questi titoli, che tuttavia, in virtù del PCT possono essere estesi a uno o più Paesi che li prevedono.
3 Punti essenziali del disegno
3.1 La normativa proposta
Esame completo dei brevetti svizzeri
Allo scopo di mettere a disposizione dei depositanti un sistema brevettuale moderno, la presente revisione introduce un esame completo per i brevetti, ossia un esame che include la verifica degli aspetti della novità e dell’attività inventiva.
Le condizioni materiali più importanti per la brevettabilità di un’invenzione sono la novità e l’attività inventiva. Questi due criteri, strettamente collegati, permettono di garantire che solo le prestazioni innovative vengano ricompensate con un diritto di esclusiva, ossia un brevetto. Un’invenzione è nuova se si spinge oltre quanto è noto, ossia non è compresa nello stato della tecnica (art. 7 cpv. 1 LBI). I brevetti devono tuttavia fornire anche un contributo al progresso scientifico nel rispettivo settore tecnico. Ne consegue che non qualsiasi minima novità rispetto allo stato della tecnica merita il rilascio di un brevetto. Per assicurare una vera innovazione, la LBI esige anche, a complemento della novità, che l’invenzione non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 1 cpv. 2 LBI). Questa condizione di brevettabilità, detta anche attività inventiva (art. 52 par. (1) CBE; in passato anche «altezza inventiva») garantisce che siano protette solo le invenzioni che contribuiscono in misura sufficiente al progresso tecnico.
Il passaggio all’esame completo rende necessari diversi adeguamenti della LBI, in particolare dei criteri d’esame. La novità e l’attività inventiva sono invero condizioni per il rilascio del brevetto anche a tenore del diritto vigente (art. 7 cpv. 1 e art. 1 cpv. 2 LBI). Tuttavia l’articolo 59 capoverso 4 LBI le esclude esplicitamente dall’esame dell’IPI nell’ambito della domanda. La modifica ha un influsso anche sulla questione a sapere se e come l’IPI determina lo stato della tecnica poiché, se questo punto non viene chiarito, non è possibile valutare la novità e l’attività inventiva. Pertanto, si impone un adeguamento delle disposizioni anche in questo ambito. Al di là dell’esame in sé, si impone un adeguamento dei punti di contatto con il PCT, per esempio per le domande PCT che entrano nella fase nazionale (che è ormai un esame completo svizzero). La maggioranza dei dettagli riguardanti l’esame dei brevetti rapido e flessibile chiesto dalla mozione Hefti vanno invece regolamentati a livello di diritto d’esecuzione (OBI). La LBI sarà completata con i rinvii necessari.
Nello specifico ciò significa:
– L’articolo 59 capoverso 4 LBI vieta all’IPI di esaminare se l’invenzione oggetto della domanda di brevetto sia nuova e risulti in modo evidente dallo stato della tecnica; in altre parole, implichi un’attività inventiva. La presente proposta stralcia questa disposizione. In qualità di autorità di esame e di rilascio l’IPI potrà e dovrà così esaminare le domande di brevetto anche dal punto di vista dei contenuti.
33Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012 , relativo all’attuazione di una cooperazione
rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1
34 RS 0.232.04
35 Per contro Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e Svezia prevedono solo brevetti, non modelli d’utilità.
36 https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html