Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine
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ha ammesso la possibilità di consultare periti o chiedere rapporti ai servizi interessati se nel caso specifico servono particolari conoscenze41. Questa volontà è ora messa in discussione dalle esigenze poste dai nuovi brevetti con esame completo. La presente proposta prevede quindi complementi puntuali. La garanzia della via giudiziaria, in particolare il diritto a essere giudicato da un tribunale indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost.42) e entro termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), impone che il tribunale disponga di conoscenze tecniche sufficienti oltre che di conoscenze del diritto dei brevetti. Solo così sarà infatti in grado di valutare adeguatamente le fattispecie tecniche complesse e le eventuali perizie commissionate e di chiudere le cause, a seconda della loro complessità, anche senza ricorrere all’aiuto di esperti (art. 12 lett. e legge sulla procedura amministrativa; PA43) e con un dispendio ragionevole.
La proposta concretizza le esigenze per la nomina dei giudici nel senso di un’autolimitazione del legislatore (art. 40a cpv. 3bisAP legge sul Parlamento; LParl44). All’occorrenza dovrà essere possibile eleggere giudici che oltre alle competenze giuridiche dispongano di competenze tecniche45. Nella misura in cui il contesto effettivo lo impone, la composizione del collegio giudicante del TAF dovrà includere un giudice che esercita l’attività a titolo principale e che oltre alle conoscenze giuridiche disponga anche di quelle tecniche (art. 24 secondo periodo AP-LTAF).
Modello d’utilità
A complemento dell’esame completo viene introdotto anche un modello d’utilità senza esame con protezione di durata ridotta, equivalente all’attuale brevetto svizzero senza esame completo.
Attualmente per proteggere le invenzioni la Svizzera prevede solo il brevetto. Diversamente da molti altri Paesi46 non prevede il modello d’utilità. Sebbene l’introduzione di questo titolo di protezione sia stata oggetto di accese discussioni fin dagli anni 1960, finora non se ne è fatto nulla. Attraverso il PCT è però possibile estendere alla Svizzera gli effetti di modelli d’utilità esteri. Le relative domande vengono esaminate alla stregua delle domande di brevetto internazionali. Se tutte le condizioni sono adempiute, l’IPI rilascia un brevetto svizzero (non un modello d’utilità).
Questo nuovo titolo di protezione è pensato per gli inventori individuali, le PMI o le imprese più grandi per cui un brevetto svizzero con esame completo risulta troppo oneroso in termini di tempo e di costi. Anche il modello d’utilità è disciplinato nella LBI47 (titolo secondo, articoli 87–102 AP-LBI). Non si tratta tuttavia di una prima, visto che anche il certificato protettivo complementare (CPC), un altro titolo di protezione indipendente, è stato integrato nella LBI (art. 140a–140z LBI). La soluzione ha il vantaggio di raggruppare in un unico atto normativo le disposizioni riguardanti la protezione delle invenzioni anche se i titoli di protezione a disposizione sono diversi. Un altro beneficio riguarda la procedura d’esame, per cui può essere definita una «procedura modello» che sarà seguita anche per gli altri titoli di protezione. Non è quindi necessario regolamentare nei dettagli la procedura d’esame per il modello d’utilità. Nella misura in cui si fa capo alla procedura d'esame per il brevetto, basta un rinvio (art. 102 AP-LBI).
Come il brevetto, il modello d’utilità, spesso detto «piccolo brevetto», protegge un’invenzione che porta un progresso tecnologico. Sia per i brevetti sia per i modelli d’utilità, l’oggetto della protezione risulta dalle rivendicazioni nelle quali il depositante spiega l’invenzione. Entrambi i titoli di protezione conferiscono al titolare il diritto esclusivo di determinare chi può usare l’invenzione protetta a scopi industriali. Anche le condizioni materiali per il rilascio sono fondamentalmente gli stessi. Nella maggior parte dei Paesi l’invenzione deve essere nuova, implicare un’attività inventiva ed essere utilizzabile industrialmente anche per i modelli d’utilità. Alcuni Paesi prevedono invece condizioni meno severe in materia di novità e attività inventiva per i modelli d’utilità.
Tra i due titoli di protezione ci sono però anche alcune differenze sostanziali. In genere, il campo di applicazione del modello d’utilità è per esempio meno ampio rispetto a quello del brevetto e in molti Paesi copre solo i prodotti, non i procedimenti. Di norma il modello d’utilità non è inoltre rilasciato per invenzioni appartenenti a determinati ambiti tecnici come la chimica, la farmacologia o la biotecnologia.
Anche la durata della protezione del modello d’utilità è solitamente inferiore rispetto a quella del brevetto. Varia secondo il Paese, ma in genere si situa tra i sei e i dodici anni. In Germania, per esempio, la protezione conferita dal modello d’utilità dura dieci anni. La Francia, invece, ha recentemente portato la durata della protezione da sei a dieci anni per incrementare l’attrattiva del modello d’utilità.
Uno dei vantaggi innegabili del modello d’utilità è la procedura d’esame e di rilascio semplice e veloce. Non per nulla si parla anche di «titolo di protezione veloce». Succede che tra la domanda e la registrazione passino solo poche settimane, mentre l’esame e il rilascio di un brevetto richiedono di norma diversi anni. Il motivo va cercato nella procedura d’esame limitata. Nella maggior parte dei Paesi che prevedono il modello d’utilità, la protezione viene rilasciata dall’ufficio dei brevetti senza esame del contenuto della domanda, ossia senza esame della novità e dell’attività inventiva. I documenti presentati devono comunque rispettare le disposizioni legali e la tassa di deposito deve essere corrisposta nei termini. Anche se per eliminare eventuali manchevolezze tra depositante e ufficio dei brevetti si rende necessario uno scambio di scritti, la durata della procedura di rilascio di un modello d’utilità è sensibilmente più breve rispetto a quella del brevetto.
Ne consegue che anche i costi sono inferiori. In generale i modelli d’utilità sono più vantaggiosi anche dal punto di vista del mantenimento visto che le tasse annuali sono più basse. Di conseguenza, anche i costi complessivi su tutta la durata della protezione sono minori. Il modello d’utilità è quindi una buona soluzione per le piccole invenzioni, in particolare nei casi in cui un brevetto con esame completo non entra in linea di conto per motivi di tempo o finanziari.
La presente revisione introduce un modello d’utilità che prevede in linea di principio le stesse condizioni del brevetto attuale ma esclude le invenzioni negli ambiti delle biotecnologie e della farmacologia, le sostanze chimiche e i procedimenti. Per il nuovo modello d’utilità, che presenta molti dei vantaggi dell’attuale brevetto svizzero senza esame, propone una durata della protezione di dieci anni (contro i venti del brevetto). Il modello d’utilità conferisce ai titolari gli stessi diritti di protezione ed è ammesso al «patent box», un regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali; art. 24a cpv. 2 lett. abisAP-legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; LAID48).
41Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3933
42RS 101
43 RS 172.021
44 RS 171.10
45 Cfr. in merito anche il parere del TF nell’ambito della consultazione sulla revisione della legge sui cartelli (LCart): «Al fine di garantire conoscenze necessarie presso il tribunale, il TF preferisce che nel TAF siano assunti giudici preparati in campo economico» (pag. 13/34 del Rapporto della SECO sui risultati della procedura di consultazione del 30 giugno 2010 sulla revisione parziale della LCart).
46 P. es. Germania, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Slovenia, Spagna, Repubblica ceca, Ungheria, Australia, Brasile, Cina, Ghana, Corea del Sud, Messico, Russia, Thailandia o Turchia.
47 Diversamente per esempio dalla Germania che prevede una legge specifica per il modello d’utilità (Gebrauchsmustergesetz; GebrMG).
48 RS 642.14