Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine
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simile rapporto è possibile per l’IPI, in qualità di autorità di esame, valutare la novità e l’attività inventiva dell’invenzione per cui è richiesto il rilascio del brevetto. Il nuovo articolo 57a capoverso 1 AP-LBI costituisce la base legale per una simile ricerca e un simile rapporto.
Il fatto che la ricerca sullo stato della tecnica sia ora resa obbligatoria richiede un adeguamento della regolamentazione vigente in materia di tasse di ricerca. A tal fine, non sono tuttavia necessarie modifiche a livello di legge; è sufficiente il rinvio già presente all’articolo 41 LBI («Per ottenere o mantenere in vigore un brevetto e affinché particolari domande siano trattate, devono essere pagate le tasse previste nell’ordinanza»). Le modifiche necessarie in materia di tasse e condizioni di pagamento devono essere apportate nella OBI e nell’ordinanza dell’IPI sulle tasse (OTa-IPI)54.
Capoversi 3 e 4: se dispone già di una documentazione sufficiente circa lo stato della tecnica, l’IPI può, ai fini di una maggiore efficienza, rinunciare a procedere alla ricerca (art. 57a cpv. 3 AP-LBI) e avvalersi di quanto risultante dalla documentazione in suo possesso. Un esempio in questo contesto è rappresentato dai rapporti di ricerca dell’IPI o dell’UEB in merito a una domanda prioritaria con rivendicazioni di brevetto identiche o simili. L’IPI decide per ogni singolo se riprendere o meno la documentazione esistente. Nei casi appena esposti, l’IPI può anche esaminare la documentazione e, laddove necessario, procedere ad accertamenti ulteriori o a una nuova ricerca. I dettagli sono disciplinati a livello di ordinanza nella OBI (art. 57a cpv. 4 AP-LBI).
La presente proposta di revisione prevede inoltre la possibilità per l’IPI, se del caso, di concludere accordi di natura amministrativa e tecnica con uffici dei brevetti esteri nazionali o regionali nonché con organizzazioni internazionali come l’OMPI sulla cui base sia per esempio possibile scambiarsi i risultati delle ricerche aventi come oggetto un settore tecnico specifico (cfr. art. 2 cpv. 3 e 3bisAP-LIPI).
Art. 58
L’articolo 58 LBI prevede la possibilità, per i depositanti, di modificare gli atti tecnici. Il fatto che la ricerca sullo stato della tecnica sia ora resa obbligatoria rende una simile modifica possibile soltanto dopo la ricezione, da parte dei depositanti, del rapporto di ricerca. Ciò garantisce che sia determinato lo stato della tecnica al momento del deposito o della priorità e, al tempo stesso, semplificata la procedura. Tale intenzione del legislatore è in linea con la regola 137 paragrafo (1) del regolamento di esecuzione della CBE (RE CBE)55. A tal fine, non è tuttavia necessaria una regolamentazione specifica all’interno della LBI, ma è sufficiente modificare l’attuale articolo 51 OBI. È per questo motivo che il contenuto dell’articolo 58 LBI rimane invariato, al netto di alcuni adeguamenti linguistici e della modifica del numero marginale.
Capoverso 2: la formula «atti tecnici depositati originariamente» è sostituita con «della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito». Tale modifica è di natura redazionale.
Art. 58a
Capoverso 1: la pubblicazione delle domande di brevetto è un elemento fondamentale del sistema dei brevetti. Dopo il deposito della domanda, è importante che i terzi vengano al più presto a conoscenza di eventuali brevetti opponibili in futuro. Al tempo stesso, vi è un certo interesse a che il deposito sia pubblicato tempestivamente insieme al rapporto sullo stato della tecnica56. Questo permette alle parti coinvolte di valutare meglio l’esistenza a buon diritto e la portata della protezione del brevetto.
Con l’introduzione dell’esame completo, sarà d’ora in poi obbligatorio redigere un rapporto sullo stato della tecnica. Affinché anche tale rapporto di ricerca sia pubblicato il prima possibile, è necessario modificare l’attuale regolamentazione in materia di pubblicazione delle domande. L’articolo 58a capoverso 1 lettera c AP-LBI dispone che il rapporto deve essere pubblicato insieme al fascicolo del brevetto nel caso in cui sia disponibile prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione. La presente proposta di revisione adegua la regolamentazione della LBI a quella già esistente e di comprovata efficacia di cui nella CBE (art. 93 CBE).
All’articolo 58a capoverso 1 sono inoltre apportate modifiche di natura linguistica che caratterizzano l’intera proposta di revisione. In seguito all’introduzione del nuovo articolo 57a, viene infine modificato anche il numero marginale.
Capoverso 2: il presente capoverso disciplina il contenuto della pubblicazione di una domanda di brevetto. La parte relativa all’estratto («sempre che sia disponibile prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione») è stralciata. Questo determina un allineamento con la prassi attualmente in vigore presso l’IPI e pone rimedio a un’incoerenza finora esistente tra LBI e OBI: l’estratto di una domanda di brevetto sarà d’ora in poi sempre pubblicato. Tale estratto deve essere presentato entro tre mesi a partire dal deposito della documentazione relativa alla domanda di brevetto, pena l’irricevibilità della domanda (art. 48c cpv. 3 OBI). Ciò significa che l’estratto deve essere reso disponibile ben prima del compimento dei 18 mesi che intercorrono tra la data di deposito e la pubblicazione della domanda (ossia prima della «conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione»).
Tale estratto è pubblicato sistematicamente insieme all’ormai obbligatorio rapporto sullo stato della tecnica, che, nel caso in cui dovesse essere disponibile soltanto dopo la pubblicazione della domanda, ci si premurerà di pubblicare quanto prima. È invece stralciato il rinvio alla ricerca di tipo internazionale, che non trova spazio nel contesto della presente proposta di revisione.
Capoverso 3: i depositanti di brevetti svizzeri trasmettono spesso all’IPI documenti redatti in lingua inglese e lo stesso scambio di informazioni tra i depositanti e gli esaminatori avviene di frequente in questa lingua. È per questi motivi che, tra le lingue straniere, è l’inglese quella cui la OBI riserva un trattamento preferenziale. Questo fa sì che sia possibile redigere in lingua inglese le informazioni necessarie per il deposito di un brevetto (art. 46 cpv. 2 OBI). Gli atti tecnici redatti in inglese devono quindi essere tradotti in una lingua ufficiale svizzera entro un termine di 16 mesi a partire dalla loro trasmissione (art. 50 cpv. 4 OBI). Per quelli redatti in una lingua straniera diversa dall’inglese tale termine è invece di tre mesi (art. 50 cpv. 2 OBI).
Il ruolo predominante della lingua inglese nel settore dei brevetti era già stato riconosciuto dal legislatore in occasione dell’adozione della legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB)57. In caso di litigio dinanzi al TFB, le parti possono utilizzare la lingua inglese, qualora queste e il TFB vi acconsentano (art. 36 cpv. 3 LTFB).
D’altronde, i depositanti o i titolari di EP in lingua inglese non sono più obbligati a presentare una traduzione del brevetto in una lingua ufficiale svizzera sin dall’entrata in vigore dell’Accordo sulle lingue di Londra58. All’OEB la procedura d’esame dei brevetti con effetto
54 RS 232.148
55 RS 0.232.142.21
56Laddove, in virtù del diritto vigente, un simile rapporto sia stato redatto.
57RS 173.41