Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine

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determinato titolo, e, in caso affermativo, di quale livello e in quali settori. È inoltre importante non limitare oltremodo il bacino di potenziali candidati.

Modifica della legge federale sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 2 cpv. 1 lett. a, cpv. 3 e 3bis

Articolo 2 cpv. 1 lett. a: con la modifica di natura redazionale di cui alla presente disposizione, si intende rendere chiaro che il modello d’utilità e il CPC rientrano a pieno titolo nell’elenco dei titoli di protezione di competenza dell’IPI. A fini di armonizzazione con la LBI il termine «brevetti d’invenzione» è sostituito con «brevetti».

Articolo 2 cpv. 3 e 3bisLa cooperazione internazionale è fondamentale in un settore come quello della proprietà intellettuale e, in particolare, in quello dei brevetti. Permette infatti ai Paesi coinvolti e ai rispettivi uffici dei brevetti di sfruttare le sinergie e armonizzare i procedimenti, facilitando così il deposito in diversi Paesi. Questo determina benefici non solo in termini di efficienza, ma anche di certezza del diritto in ambito internazionale. In tale contesto, l’IPI esegue, in base alla legislazione speciale, i trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale, rappresenta la Svizzera nell’ambito di organizzazioni e accordi internazionali, collabora nell’ambito della rappresentanza della Svizzera presso altre organizzazioni o altri accordi internazionali e partecipa alla cooperazione tecnica nell’ambito della proprietà intellettuale (art. 2 cpv. 1 lett. b, d, e e f LIPI67). Le implicazioni internazionali del diritto della proprietà intellettuale conducono l’IPI a collaborare a stretto contatto con numerose organizzazioni internazionali quali l’UEB e l’OMPI e diversi uffici dei marchi e dei brevetti esteri (art. 2 cpv. 3 LIPI).

Le modalità e le forme della cooperazione internazionale sono molteplici. In genere si tratta di due uffici o organizzazioni che collaborano in ambiti specifici per garantire che il nuovo sistema dei brevetti sia in grado di integrare gli sviluppi internazionali e rimanere efficiente anche in futuro. Altri esempi sono le ricerche relative a determinati ambiti tecnici affidate a uffici dei brevetti esteri, nazionali o regionali o la cosiddetta «Patent Prosecution Highway» gestita dall’OMPI. Si tratta di una serie di accordi bilaterali tra diversi uffici dei brevetti che hanno l’obiettivo di accelerare la fase nazionale in caso di domande internazionali, per esempio avvalendosi dei risultati (p. es. di ricerche) di uffici stranieri. È immaginabile anche una collaborazione con associazioni intergovernamentali, come per esempio il «Nordic Patent Institute» (fondato da Islanda, Danimarca e Norvegia).

Anche nel contesto della presente proposta di revisione la cooperazione internazionale riveste un ruolo fondamentale: il nuovo esame completo previsto per i brevetti svizzeri determina l’obbligo di redigere per ognuno di essi un rapporto sullo stato della tecnica e, dal momento che uno degli obiettivi della proposta di revisione è la messa a punto di un esame del brevetto rapido e flessibile e che l’IPI ha dimostrato in passato di disporre del know-how e delle risorse che occorrono per condurre ricerche rapide e di qualità, le ricerche che si renderanno necessarie in tale contesto saranno d’ora in poi effettuate esclusivamente dall’IPI (art. 57a AP-LBI). Tuttavia, in alcuni casi, la collaborazione con organizzazioni o uffici dei brevetti stranieri potrebbe comportare dei vantaggi per i depositanti in Svizzera. Questo vale fondamentalmente anche per ricerche volontarie nel caso di modelli d’utilità (art. 91 AP-LBI).

In qualità di istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria l’IPI deve essere in grado gestire autonomamente la collaborazione sul piano tecnico e amministrativo. L’articolo 2 capoversi 3 e 3bisAP-LIPI estende di misura il diritto conferito all’IPI nell’ambito dell'articolo 48a cpv. 1 secondo periodo LOGA di concludere autonomamente trattati di portata limitata, sia con uffici brevettuali nazionali e regionali sia con organizzazioni internazionali come l’OMPI. Si tratta in particolare di accordi tecnico-amministrativi nell’ambito dei quali l’IPI è tenuto a consultarsi con gli altri uffici federali interessati.

Sulla base della presente proposta di revisione, anche l’IPI potrà essere coinvolto in assetti internazionali e rendere così più semplice, rapida e attrattiva la procedura di deposito di un brevetto in Svizzera per depositanti internazionali.

Modifica della legge federale sulla procedura amministrativa

Art. 21 cpv. 1bis(concerne soltanto il testo italiano e il testo francese)

Nella versione italiana e francese della proposta di revisione «Istituto Federale della Proprietà Intellettuale» o «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle» è ora scritto con le iniziali maiuscole. Nel testo italiano è inoltre introdotta l’abbreviazione.

Art. 24 cpv. 2

La restituzione in caso di inosservanza senza colpa dei termini di cui all’articolo 24 è disciplinata con norme specifiche all’interno della LBI (art. 46a LBI, Proseguimento della procedura; art. 47 LBI, Reintegrazione nello stato anteriore). La corrispondente disposizione derogatoria di cui al capoverso 2 è modificata al fine di rendere chiaro che tali norme specifiche si applicano altresì al nuovo modello d’utilità (art. 24 cpv. 2 AP-PA).

Modifica della legge sul Tribunale amministrativo federale

Art. 24, secondo periodo

Per garantire che il collegio giudicante disponga delle conoscenze tecniche necessarie ai fini delle procedure in materia di diritto dei brevetti, la nuova regolamentazione prevede un’integrazione dell’attuale articolo 24 LTAF per quanto riguarda i ricorsi retti dalla LBI. Tuttavia, non è necessario che, per ogni procedura in materia di diritto dei brevetti, il collegio giudicante disponga di tali conoscenze tecniche. Affinché il TAF possa continuare a godere di un sufficiente margine di manovra in materia di ripartizione delle cause, occorre che il collegio giudicante sia composto da giudici con le conoscenze tecniche auspicate soltanto qualora la situazione reale lo richieda, e questo indipendentemente dal fatto che le corti giudichino nella composizione di tre o cinque giudici. La presente disposizione, così integrata (art. 24, secondo periodo AP-LTAF), dovrà essere concretizzata all’interno del regolamento del TAF68.

Art. 39 cpv. 2bis

67 RS 172.010.31

68 RS 173.320.1