Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

Secondo l’articolo 39 LTAF, il presidente della corte è giudice dell’istruzione, compito che può decidere di delegare a un altro giudice. In caso di ricorsi retti dalla LBI, determinate conoscenze tecniche possono rivelarsi fondamentali in qualsiasi fase della procedura. In aggiunta a quanto disposto all’articolo 24, secondo periodo AP-LTAF, il giudice dell’istruzione deve pertanto poter fare appello in qualsiasi momento a un giudice con conoscenze tecniche supplementari, e non soltanto nei casi di cui all’articolo 39 capoverso 2 LTAF.

Art. 39a Lingua della procedura

Quello dei brevetti è un settore dal forte respiro internazionale che è inoltre strettamente interconnesso con quelli delle tecnica e delle scienze naturali, dove la lingua inglese riveste un ruolo di primo piano. Tutto ciò non può che esercitare una certa influenza anche sulle domande di brevetto: rapporti di ricerca, atti tecnici e altri documenti sono spesso redatti in inglese. Tanto più che l’inglese è una delle tre lingue ufficiali dell’UEB e che le parti, laddove richiesto, sono tenute a trasmettere la medesima documentazione agli uffici dei brevetti selezionati. Al fine di non ostacolare il deposito di domande di brevetto in Svizzera (costi legati alla traduzione di una quantità spesso considerevole di documenti), già oggi sono previste diverse agevolazioni per chi intende presentare la propria documentazione in lingua inglese. La nuova disposizione proposta estende ulteriormente tali agevolazioni.

Il legislatore aveva riconosciuto l’importanza della lingua inglese nell’ambito dei procedimenti civili in materia di diritto dei brevetti già nel 2009, autorizzando l’utilizzo di tale lingua per i procedimenti dinanzi al TFB69. Con la nuova disposizione, si intende estendere la possibilità di utilizzare l’inglese anche alle procedure di ricorso di prima istanza rette dalla LBI, a condizione che tutte le parti e il TFB vi acconsentano. Un’armonizzazione con le regole del TBF pare in tale contesto opportuna, dal momento che il TAF è tenuto a esaminare le singole fattispecie con assoluta cognizione di causa. L’articolo 39a AP-LBI rende inoltre più semplice, per i giudici del TAF, fare appello a giudici con conoscenze tecniche supplementari, le quali a loro volta, occorre sottolinearlo, è molto probabile siano state acquisite parzialmente o completamente in lingua inglese.

Modifica della legge sul Tribunale federale dei brevetti

Art. 1 Principio

Con la modifica di natura redazionale di cui alla presente disposizione, si intende rendere chiaro che il modello d’utilità e il CPC rientrano a pieno titolo tra i titoli di protezione. Anche in questo caso, il TFB funge da tribunale (civile) di prima istanza della Confederazione.

Art. 26

All’articolo 26 è apportata la medesima modifica di natura redazionale di cui all’articolo 1: il modello d’utilità e il CPC rientrano a pieno titolo tra i titoli di protezione di competenza del TFB.

Art. 29

L’articolo 29 disciplina le condizioni alle quali i consulenti in brevetti possono rappresentare le parti nel caso dei modelli d’utilità e dei CPC.

Modifica della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 24a cpv. 2 lett. abis

Con la RFFA (riforma fiscale 17 e finanziamento dell’AVS), il «patent box» è stato introdotto per i Cantoni in modo vincolante. Come conseguenza, l’utile netto da brevetti e diritti analoghi è tassato, su richiesta, con una riduzione del 90 per cento. Il modello d’utilità è un titolo di protezione paragonabile a un brevetto: è identico al brevetto attuale, che non viene sottoposto a un esame completo, e, come questo, soddisfa gli standard OCSE fissati per il «patent box»70. All’articolo 24a della LAID è introdotto pertanto il capoverso 2 lettera abisAP-LAID. Ai tempi della RFFA, il modello d’utilità non era stato inserito nella legislazione pertinente soltanto perché non esisteva ancora un modello d’utilità svizzero.

Modifica della legge sui consulenti in brevetti

Art. 1 cpv. 2

Con la modifica di natura redazionale di cui alla presente disposizione, si intende rendere chiaro che il modello d’utilità e il CPC rientrano a pieno titolo nell’ambito di attività dei consulenti in brevetti.

5 Ripercussioni

5.1 In generale

La proposta crea nuove possibilità per proteggere un’invenzione. Introduce l'esame completo e sostituisce il brevetto svizzero con esame parziale con il modello d’utilità. Le condizioni di brevettabilità restano invece invariate. Le invenzioni per cui sarebbe stato rilasciato un brevetto giuridicamente valido secondo il diritto previgente continueranno a essere brevettabili.

Le ripercussioni della proposta dipendono in prima linea dall’evoluzione della domanda di titoli di protezione validi in Svizzera. Finora gli utenti del sistema dei brevetti avevano la possibilità di rivolgersi all’IPI per ottenere un brevetto svizzero con esame parziale o

69 Cfr. art. 36 cpv. 3 LTFB; RS 173.41.

70 OCSE (2016), Wirksamere Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz, Aktionspunkt 5 – Abschlussbericht 2015, OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (non disponibile in italiano).