Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine

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Capoverso 1: per le procedure di rilascio e registrazione dei modelli d’utilità e le relative pubblicazioni non è necessario alcun disciplinamento dettagliato a livello di legge. Il presente capoverso autorizza il Consiglio federale a disciplinare tali aspetti nel diritto d’esecuzione.

Capoverso 2: la presente proposta di revisione prevede la possibilità, per il Consiglio federale, di ammettere l’utilizzo dell’inglese come lingua di corrispondenza e pubblicazione. Per motivi di uniformità, questo vale tanto per i brevetti (cfr. art. 58a cpv. 3 AP-LBI) quanto per i modelli d’utilità (art. 98 cpv. 1 AP-LBI). Qualora la lingua di pubblicazione di un modello d’utilità sia l’inglese, il titolo e l’estratto dovranno in ogni caso essere tradotti in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 99 C. Fascicolo del modello d’utilità

Capoverso 1: il modello d’utilità è un diritto di registro. Come nel caso dei brevetti, quindi, l’IPI pubblicherà un fascicolo del modello d’utilità per ogni modello d’utilità rilasciato.

Capoverso 2: il fascicolo del modello d’utilità deve riportare almeno la descrizione, le rivendicazioni, l’estratto e gli eventuali disegni, come anche le indicazioni definite dal Consilgio federale nel diritto d’esecuzione (art. 97 cpv. 2 AP-LBI).

Capitolo 6 Tasse (art. 100)

Art. 100 Tasse

Il Consiglio federale definisce le tasse concernenti il modello d’utilità in applicazione dell’articolo 13 capoverso 3 LIPI e tenendo conto dei principi di calcolo generalmente validi.

Capitolo 7 Nullità (art. 101)

Art. 101 Cause di nullità

Capoverso 1: le cause di nullità fatte valere per i modelli d’utilità sono sostanzialmente le stesse che vengono fatte valere per i brevetti. Per questa ragione, il capoverso 1 dispone che le cause di nullità fatte valere per i brevetti secondo l’articolo 26 si applicano per analogia ai modelli d’utilità.

Capoverso 2: tuttavia, nel caso dei modelli d’utilità, è necessario estendere l’elenco delle cause di nullità. Alcuni tipi di invenzioni proteggibili con un brevetto sono esclusi dalla protezione del modello d’utilità. È il caso, nello specifico, ai sensi dell’articolo 87 capoverso 3 AP-LBI, di sostanze e miscele e della loro utilizzazione, delle invenzioni biotecnologiche nonché dei procedimenti, dell’applicazione di un procedimento o dell’utilizzazione del prodotto come tale. Il presente capoverso dispone pertanto che i modelli d’utilità che hanno come oggetto una simile invenzione possono, su ricorso, essere dichiarati nulli da un giudice.

Capitolo 8 Diritto applicabile (art. 102)

Art. 102 Diritto applicabile

I parallelismi tra modelli d’utilità e brevetti sono molti. Ne consegue quindi che, per entrambi i titoli di protezione, valgono per molti aspetti norme simili o addirittura identiche. Ripetere in questa sede le norme applicabili ai brevetti non farebbe quindi altro che appesantire inutilmente il testo di legge, renderne più difficile l’applicazione e in fin dei conti aumentare il rischio di discrepanze e di incoerenze a livello giurisprudenziale. La presente proposta di revisione fissa dunque delle norme specifiche soltanto per quegli aspetti dei modelli d’utilità che li distinguono dai brevetti. Per quanto riguarda i punti in comune, è stato inserito nel presente articolo un rinvio al titolo primo della LBI, che consente l’applicazione delle disposizioni in materia di brevetti ai modelli d’utilità per analogia, laddove ciò sia possibile e ragionevole.

In alcuni ambiti le regole del diritto dei brevetti possono essere applicate direttamente ai modelli d’utilità. I titolari di un modello d’utlità e i ttiolari di un brevetto possono, per esempio, vietare a terzi le medesime utilizzazioni (art. 8 LBI in combinato disposto con l’art. 102 AP-LBI). Come per i brevetti, anche per i modelli d’utilità vale il principio di «esaurimento regionale» all’interno dello Spazio economico europeo (SEE), in virtù del quale i titolari non possono impedire la rivendita di merce protetta dal loro modello d’utilità qualora la abbiamo già immessa nel mercato Svizzero o nello SEE o ne abbiano autorizzato l’immissione (art. 9a cpv. 1 LBI in combinato disposto con l’art. 102 AP-LBI). Infine brevetto e modello d’utilità consentono di adire le stesse vie legali (art. 66–86 e 86a–86k LBI in combinato disposto con l’art. 102 AP-LBI).

In altri ambiti la regolamentazione in materia di brevetti deve essere completata. Dal momento che i motivi di esclusione per i modelli d’utilità sono più numerosi (art. 87 cpv. 3 AP-LBI), occorre adeguare anche le cause di nullità. L’articolo 101 AP-LBI dispone quindi che le cause di nullità valide per i brevetti secondo l’articolo 26 si applicano per analogia, ma elenca poi le cause valide specificamente per i modelli d’utilità.

In altri casi ancora, invece, le norme in materia di brevetti non sono applicabili perché se ne sono deifnite di nuove per i modelli d’utilità (lex specialis): è il caso, per esempio, delle divulgazioni non opponibili. Su questo punto si è optato infatti per una soluzione più flessibile, fortemente voluta dalle cerchie interessate (art. 88 AP-LBI), che disciplina la questione in modo esaustivo per i modelli d’utilità. Un altro esempio è la procedura di cancellazione (art. 93–96 AP-LBI), che sostituisce la procedura di opposizione prevista nel caso dei brevetti (art. 59c–59f AP-LBI).

Vi sono poi altre norme di diritto brevettuale che non si applicano ai modelli d’utilità semplicemente perché il tema non si pone per i modelli d’utilità: è il caso, per esempio, delle norme sul regime d’esaurimento e delle norme in materia di procedimenti e invenzioni nel settore biotecnologico (p. es. art. 9a cpv. 2 e 3 LBI), che, non essendo invenzioni proteggibili con il modello d’utilità, non sono applicabili in questo ambito (art. 87 cpv. 3 AP-LBI).

Art. 109, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 (concerne soltanto il testo francese)

Nella versione francese si procede ad alcune modifiche di natura redazionale (il termine «Convention» è ora scritto con l’iniziale maiuscola). Tale modifica interessa anche gli articoli 111 capoverso 1, 121 capoverso 1 lettera b e 124, titolo e capoverso 1.