Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine

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Art. 123

L’articolo 123 sancisce l’obbligo di tradurre una domanda di brevetto europeo in una lingua ufficiale svizzera. Per andare incontro alle esigenze di depositanti di brevetti nazionali e, soprattutto, internazionali, la presente proposta di revisione prevede che possano ora essere presentate anche domande in lingua inglese. Tale decisione tiene conto del fatto che in ambito brevettuale la maggioranza degli atti e documenti è redatta in questa lingua. In linea con l’articolo 58a capoverso 3 AP-LBI, che prevede la possibilità di pubblicare brevetti svizzeri in lingua inglese, e con l’articolo 135a AP-LBI, che ammette anche domande internazionali in lingua inglese, secondo l’articolo 123 AP-LBI si potrà ora rinunciare a una traduzione nel caso di domande di brevetto europeo redatte in questa lingua. Questo permetterà ai depositanti di brevetti di risparmiare sui costi di traduzione, talvolta molto elevati, e renderà quindi più interessante il deposito di una domanda in Svizzera sotto il punto di vista economico. Inoltre, si procede ad adeguare la terminologia del presente articolo a quella impiegata nell’intera proposta di revisione.

Art. 125 cpv. 3

L’articolo 125 disciplina il divieto di cumulare la protezione nel caso di brevetti europei con validità in Svizzera e brevetti svizzeri aventi come oggetto la medesima invenzione. Nell’ambito della presente proposta di revisione, tale disciplinamento rimane invariato nella misura in cui fa esclusivo riferimento ai brevetti. Con l’introduzione dei modelli d’utilità, che possono avere come oggetto la medesima invenzione protetta da un brevetto, la questione del cumulo della protezione si pone tuttavia anche in riferimento al rapporto tra brevetti e modelli d’utilità. A tal proposito, si rimanda al commento all’articolo 20a AP-LBI.

Il capoverso 3, esso dispone che modelli d’utilità svizzeri e brevetti europei con validità in Svizzera aventi come oggetto la medesima invenzione possono coesistere.

Art. 126 cpv. 3

L’articolo 126 disciplina il divieto di cumulare la protezione nel caso di brevetti derivati da domande svizzere o internazionali e brevetti derivati da domande di brevetto europeo trasformate. A tal proposito, si rimanda genericamente al commento all’articolo 125 capoverso 3 e, più specificamente, all’articolo 20a AP-LBI. La disposizione rimane invariata per quanto riguarda i brevetti, ma sancisce ora al capoverso 3 che il divieto di cumulare la protezione non è valido nel caso di brevetti e modelli d’utilità aventi come oggetto la medesima invenzione.

Art. 131, titolo, nonché cpv. 1–3 (concerne soltanto il testo francese)

Nella versione francese si procede ad alcune modifiche di natura redazionale (il termine «Traité» è ora scritto con l’iniziale maiuscola). Tale modifica interessa anche gli articoli 132, 133 capoversi 1 e 2 e 134.

Art. 135a

Capoverso 1: con l’introduzione dell’esame completo per i brevetti svizzeri, si rende necessario adeguare anche il riferimento al PCT. Gli articoli 134–140 disciplinano la procedura per le domande internazionali (domande PCT) nei casi in cui l’IPI funga da ufficio designato. Il diritto vigente si limitava, all’articolo 135, ad attribuire alle domande internazionali correttamente depositate i medesimi effetti di una domanda di brevetto svizzero presentata nella debita forma. Questo principio non cambia, ma si rendono necessari alcuni adeguamenti alla luce del passaggio all’esame completo e delle modifiche che ne sono conseguite in materia di ricerca e rapporto sullo stato della tecnica. L’articolo 135a che si auspica di introdurre con la presente proposta di revisione va in questa direzione, ammettendo che la pubblicazione internazionale sostituisca quella svizzera (secondo l’art. 21 PCT). Questo permetterebbe di evitare inutili doppioni e concorrerebbe in grande misura a semplificare la nuova procedura di esame.

La presente proposta di revisione prevede che si ammettano ora, in diversi casi, documenti e indicazioni in lingua inglese (cfr., p. es., l’art. 58a cpv. 3 AP-LBI, che prevede la possibilità di una pubblicazione in inglese dei brevetti svizzeri), e questo per dar conto del fatto che, nel settore dei brevetti, molti documenti importanti vengono comunque già redatti in tale lingua. Il capoverso 1 prevede pertanto che la pubblicazione della domanda di brevetto svizzero possa essere sostituita non più soltanto da domande internazionali in una lingua ufficiale svizzera, bensì anche da quelle in lingua inglese. Dall’articolo 138 lettera d AP-LBI emerge pertanto chiaramente che non sarà più necessario procedere a una traduzione nel caso di domande internazionali redatte in inglese.

Capoverso 2: se la domanda non è disponibile né in una lingua ufficiale svizzera né in lingua inglese, il depositante deve presentare una traduzione. In linea con la modifica di cui al capoverso 1, anche in questo caso è ora ammessa una traduzione in inglese. L’IPI pubblica la traduzione.

Capoverso 3: il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione che lo sostituisce secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera a PCT possono sostituire il rapporto sullo stato della tecnica dell’IPI ora previsto per ogni domanda di brevetto. Si evita così che l’IPI giunga a risultati già disponibili e che i tempi della procedura di esame si allunghino inutilmente.

Art. 136, titolo marginale

Con l’introduzione dell’articolo 135a, diventa necessario modificare il numero marginale.

Art. 137

Con l’introduzione dell’articolo 135a, diventa necessario modificare il numero marginale. Si procede inoltre a correggere l’errato riferimento all’articolo 112, abrogato con l’articolo 2 del decreto federale che approva l’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti, in vigore dal 1° maggio 200866.

Art. 138 lett. d

66 RU 2008 1739; FF 2005 3473