Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine

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5.4 Altre ripercussioni

In virtù del Trattato sui brevetti93, la legislazione svizzera in materia di brevetti si applica anche nel Principato del Liechtenstein e i due Paesi costituiscono un territorio unitario di protezione. Non rientrano invece nel campo di applicazione del trattato in questione i CPC e i modelli d’utilità istituiti con la presente revisione

Il 2 novembre 1994, i due Paesi hanno concluso una Convenzione complementare in materia di CPC al Trattato sui brevetti94.,la quale estende la validità dei CPC rilasciati dalla Svizzera anche al Principato del Liechtenstein.

Una convenzione comparabile relativa ai modelli d’utilità attualmente non esiste. Di conseguenza, i modelli d’utilità rilasciati in Svizzera non saranno validi nel territorio del Principato del Liechtenstein. Qualora il Principato del Liechtenstein desiderasse estenderne la validità al proprio territorio, occorrerebbe una nuova convenzione complementare al Trattato sui brevetti.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto prevede adeguamenti alla LBI vigente, che si fonda sull’articolo 122 Cost. (competenza della Confederazione nel campo del diritto civile), e ad altre leggi federali vigenti conformi alla Cost.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Tutte le modifiche e integrazioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, e in particolare con quelli derivanti dalla Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP), dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, dalla CBE e dall’accordo TRIPS95. La presente revisione, come del resto anche la normativa vigente in materia di diritto dei brevetti, soddisfa dunque i requisiti per la protezione delle invenzioni stabiliti dai suddetti accordi. Il nuovo diritto di protezione previsto, ossia il modello d’utilità, tiene conto delle rispettive regole della CUP; per quanto riguarda l’accordo TRIPS non sussistono invece obblighi specifici da rispettare.

6.3 Forma dell’atto

Il progetto contiene importanti norme di diritto che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’atto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non sottostà al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene disposizioni in materia di sussidi né crediti d’impegno o limiti di spesa.

6.5 Delega di competenze legislative

Rispetto al diritto vigente, le modifiche proposte prevedono norme supplementari di delega per l’emanazione di prescrizioni a livello di ordinanza. In qualità di istanza competente, il Consiglio federale può quindi promulgare, entro i limiti prescritti dalla legge, ordinanze a complemento della legge. Queste deleghe riguardano regolamentazioni i cui dettagli andrebbero di gran lunga oltre il grado di concretizzazione della legge. Dal profilo costituzionale, le deleghe legislative devono limitarsi a un determinato oggetto da disciplinare e, dunque, non possono essere illimitate. Le autorizzazioni a legiferare dell’avamprogetto si concentrano pertanto su un determinato oggetto normativo e sono sufficientemente concretizzate secondo il contenuto, lo scopo e l’estensione. La competenza accordata dalla legge di emanare ordinanze tiene conto del principio di determinatezza ed è quindi sufficientemente precisa e conforme al diritto costituzionale.

Di seguito sono illustrate le norme di delega nuove o ampliate:

– Articolo 59f capoversi 1 e 2: la legge si limita a stabilire i principi basilari della procedura di opposizione. Come in passato, i dettagli della procedura davanti all’IPI saranno disciplinati nella OBI. Non si esclude l’inglese come lingua della procedura o lingua utilizzata dalle parti, nella misura in cui le parti e l’IPI in veste di autorità competente sono d’accordo. La decisione e le disposizioni procedurali saranno redatte in ogni caso in una lingua ufficiale.

– In virtù dell’articolo 60 capoverso 2, il Consiglio federale specifica le indicazioni da iscrivere nel registro dei brevetti. Già oggi l’articolo 94 OBI elenca le indicazioni da fornire nell’ambito del rilascio di un brevetto.

– L’articolo 61 capoverso 1 rinvia all’articolo 60 capoverso 2.

– L’articolo 63 capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a stabilire ulteriori indicazioni (oltre a quelle esplicitamente menzionate) da includere nel fascicolo del brevetto.

– L’articolo 96 capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i particolari della procedura di cancellazione. In base al capoverso 2 può, previo consenso delle parti, prevedere l’uso della lingua inglese. La decisione e le disposizioni procedurali saranno redatte in ogni caso in una lingua ufficiale. In questo caso, si tratta di evitare una densità normativa eccessiva a livello di legge.

93Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti d’invenzione del

22 dicembre 1978; RS 0.232.149.514.

94 RS 0.232.149.514.0

95 Allegato 1C all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, RS 0.632.20