Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine
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Il modello d’utilità proposto si distingue dal brevetto attuale anche per quanto riguarda la gestione delle divulgazioni precedenti la presentazione della domanda. Come detto, la novità è una condizione importante per il rilascio di brevetti e modelli d’utilità ma può essere compromessa se l’invenzione è resa accessibile al pubblico prima della domanda (p. es. sotto forma di presentazioni o articoli). In questo caso la domanda viene respinta. Se per i brevetti sono previste poche eccezioni a questo principio (divulgazioni non opponibili, art. 7b LBI), per i modelli d’utilità se ne prevedono di più. La divulgazione dell’invenzione da parte del depositante o del suo dante causa nei sei mesi che precedono il deposito non compromette la novità e non pregiudica la registrazione (art. 88 cpv. 1 AP-LBI). Questo va a vantaggio anche di chi avesse depositato un brevetto per un’invenzione che tuttavia fosse stata in qualche modo divulgata nei sei mesi precedenti il deposito. In questo caso, l’invenzione, ormai esclusa dalla protezione brevettuale, potrà essere protetta con un modello d’utilità che tutela l’invenzione per 10 anni.
Non è necessario adeguare le basi legali per le invenzioni dei dipendenti: l’articolo 332 del Codice delle obbligazioni (CO)25 disciplina la proprietà delle invenzioni create da un dipendente nell’ambito di un contratto di lavoro. Non è necessario modificare neppure l’articolo 332 CO e la relativa disposizione per il personale dei politecnici federali (art. 36 legge sui PF26). Le stesse norme si applicheranno per tutte le invenzioni, a prescindere che siano protette da brevetto o da modello d’utilità.
– Più scelta per l’innovativa industria svizzera: il nuovo sistema duale brevetto/modello d’utilità amplia le possibilità strategiche di scelta degli inventori individuali o delle imprese che vogliono proteggere le loro invenzioni. A seconda delle esigenze possono optare per un modello d’utilità senza esame della novità e dell’attività inventiva o per il nuovo brevetto con esame completo.
– Rivalutazione della procedura di opposizione: la procedura di opposizione è stata introdotta nel 2008, unitamente alle disposizioni per la brevettazione delle invenzioni biotecnologiche, allo scopo di garantire una verifica poco costosa della prassi di rilascio dell’IPI, in particolare di proteggere il pubblico dai brevetti rilasciati a torto. L’opposizione è un’azione aperta a tutti. Evita a terzi di dover avviare (in sede civile) onerose procedure per nullità permettendo loro di chiedere all’IPI di riesaminare la sua decisione.
Finora l’opposizione permetteva unicamente di verificare se l’IPI avesse tenuto correttamente conto dei motivi di esclusione in particolare nel caso di invenzioni biotecnologiche. Con l’introduzione dell’esame completo l’IPI dovrà verificare anche i requisiti di novità e attività inventiva. Per garantire anche in futuro che la procedura di opposizione adempia il suo scopo principale, bisogna ampliare i motivi che vi danno diritto e integrare le nuove condizioni di brevettabilità.
– Procedura di ricorso: l’avamprogetto prevede che le decisioni dell’IPI nell’ambito del diritto dei brevetti possano continuare a essere impugnate davanti al TAF. Conferendo questa competenza al tribunale amministrativo generale della Confederazione (art. 1 cpv. 1 della legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF27) si garantisce la coerenza della giurisprudenza e l’ uniformità nel disbrigo delle pratiche: due elementi fondamentali di una procedura di ricorso efficace ed economica che non sarebbe verosimilmente possibile assicurare con l’istituzione di una (nuova) autorità giudiziaria secondo l’articolo 191a capoverso 3 Cost28.
L’introduzione dell’esame completo pone tuttavia il TAF di fronte a una sfida particolare in termini di competenze tecniche. L’avamprogetto ne tiene conto apportando alcune innovazioni puntuali, senza però definire a livello di legge disposizioni rigide. Questo nell’interesse della libertà organizzativa del TAF. In merito il TAF e – per quanto riguarda le raccomandazioni di elezione dei suoi giudici – la Commissione giudiziaria devono disporre di un certo margine di manovra che garantisca un’attuazione adeguata e flessibile. Nei songoli casi il TAF deve per esempio poter decidere se il contesto esiga la presenza nel collegio giudicante di un giudice che disponga di determinate competenze tecniche oltre che giuridiche. Le nuove disposizioni si allineano quindi alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale29, entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
– Modifiche redazionali: sarà necessario apportare alla LBI qualche modifica di natura redazionale, allo scopo in particolare di aggiornare o precisare la terminologia. La modifica interessa anche la struttura della LBI con una suddivisione in titoli, capitoli e sezioni conformemente alle attuali direttive di tecnica legislativa.
Le misure proposte rinnovano il diritto svizzero dei brevetti e consentono a inventori individuali e imprese di beneficiare di un’offerta più ampia che oltre a un EP con esame completo, include un brevetto svizzero con esame completo e un modello d’utilità senza esame, comparabile all’attuale brevetto svizzero. Questa maggiore possibilità di scelta apre all’economia svizzera nuove possibilità di azione e ulteriori opzioni per una strategia di protezione. La proposta rivaluta il brevetto svizzero e adegua il sistema brevettuale svizzero a quello della maggior parte degli Stati europei e di molti partner commerciali importanti. In particolare incrementa la certezza del diritto: in futuro, infatti, l’esame dell’IPI riguarderà tutte le condizioni per il rilascio.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è previsto né nel messaggio del 29 gennaio 202030 sul programma di legislatura 2019-2023, né annunciato nel decreto federale del XX.XX.202031 sul programma di legislatura 2019-2023. Non è menzionato neppure tra gli obiettivi del Consiglio federale per il 2020. Ciò è riconducibile al fatto che il progetto si basa sulla mozione Hefti, che il Consiglio nazionale, in veste di seconda Camera, ha approvato solo il 12 dicembre 2019. Il Consiglio federale dal canto suo ha adottato gli obiettivi per il programma di legislatura già il 22 maggio 2019, per cui i lavori relativi al presente progetto sono iniziati quando il suddetto programma era già stato definito. Ciononostante il progetto è conforme all’obiettivo 332 dell’indirizzo politico 1. L’adeguamento improntato al futuro del diritto dei brevetti svizzero alle esigenze dell’insieme dell’economia è importante per garantire la competitività della Svizzera, fondata tra l’altro sulla capacità di innovazione del Paese. Con il presente progetto, il diritto dei brevetti viene modernizzato in modo da mettere a disposizione degli innovatori svizzeri una procedura d’esame conforme agli standard internazionali nonché condizioni quadro economiche favorevoli all’innovazione.
25RS 220
26 RS 414.110
27 RS 173.32
28 RS 101
29 Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3809
30 FF 2020 1565
31 FF 2020 XXXX
32 «La Svizzera provvede a condizioni generali economiche il più possibile stabili nonché che promuovano l’innovazione nell’era digitale e promuove il potenziale della manodopera indigena».