Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 38 pagine
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proprio diritto di cui all’articolo 2 capoverso 2 del CC, che l’IPI procederà quindi ad applicare soltanto nei casi di abuso manifesto. Una possibilità simile è prevista anche dalla CBE (regola 84 par. (2) RE CBE).
Art. 59d
Con l’articolo 59d, l’attuale articolo 81 OBI viene introdotto nella LBI. La LBI contiene così tutte le prescrizioni in materia di ammissibilità delle modifiche in sede di procedura di registrazione e di opposizione da un lato e di procedura di rinuncia parziale dall’altro. Il capoverso 2 lettera a è leggermente riformulato rispetto all’articolo 81 OBI per garantire l’uniformità terminologica della presente proposta di revisione.
Art. 59e
Capoverso 1: nella procedura di opposizione non è presa di norma alcuna decisione in materia di ripartizione delle spese. Ogni parte si fa carico delle spese che ha generato. Questo per evitare che terzi rinuncino a un’opposizione per paure legate alle spese (p. es. di un rimborso delle spese ripetibili all’altra parte, come avviene in altri tipi di procedure) nonché per rendere il diritto più accessibile e promuovere lo scopo della procedura di opposizione. Con la regolamentazione proposta, l’opponente dovrà sostenere unicamente le spese legate alla procedura e a un’eventuale assistenza legale.
Capoverso 2: questa regolamentazione in materia di ripartizione delle spese può tuttavia avere, nei singoli casi, delle conseguenze negative. All’IPI è pertanto concesso, per ragioni di equità, di definire regole di ripartizione delle spese diverse, simili a quelle previste per altri tipi di procedure (cfr. p. es. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Vi sono infatti casi in cui le parti coinvolte cagionano spese supplementari adottando un atteggiamento negligente o defatigatorio, per esempio quando condividono intenzionalmente in ritardo fatti o prove al fine di allungare i tempi della procedura. Anche il presente capoverso è una concretizzazione dell’articolo 2 capoverso 2 del CC e va quindi applicato con moderazione.
Art. 59f
Capoverso 1: il presente capoverso riprende il tenore dell’articolo 59c capoverso 4 LBI; il Consiglio federale conserva la competenza di definire i dettagli della procedura di opposizione nel diritto d’esecuzione.
Capoverso 2: nell’ordinanza d’esecuzione, il Consiglio federale può prevedere che, nella procedura di opposizione, l’inglese venga utilizzato, su richiesta e con il consenso dell’IPI e di entrambe le parti, come lingua di corrispondenza e procedura. La decisione dell’IPI e l’opposizione devono tuttavia essere redatte in una lingua ufficiale svizzera. La presente disposizione si ispira alle regole valide per le procedure dinanzi al TFB (art. 36 cpv. 3 LTFB; si rimanda inoltre al commento all’art. 58a cpv. 3 LBI).
Art. 60 cpv. 2–4
Capoverso 2: l’elenco di cui all’articolo 60 capoverso 1bisLBI delle indicazioni da iscrivere nel registro al momento del rilascio del brevetto è sostituito con una norma di delega al Consiglio federale e il capoverso in questione diventa il nuovo capoverso 2. La modifica ha lo scopo di armonizzare la norma con le relative disposizioni nelle altre leggi speciali che disciplinano i diritti della proprietà industriale, ossia con l’articolo 38 LPM e con gli articoli 24–25 LDes. Le indicazioni da iscrivere nel registro al momento del rilascio del brevetto saranno specificate nella OBI, la quale contiene già una simile disposizione (art. 94 OBI), che dovrà quindi essere modificata in occasione della prossima revisione del diritto d’esecuzione.
Capoverso 3: l’attuale capoverso 2 diventa il nuovo capoverso 3; il contenuto rimane invariato.
Capoverso 4: se il brevetto è pubblicato in lingua inglese, occorre tradurre in una lingua ufficiale svizzera soltanto il titolo e l’estratto (cfr. commento all’art. 58a cpv. 3 AP-LBI).
Art. 61, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco) e b
Capoverso 1 lettera b: le indicazioni da pubblicare nel registro al momento della registrazione del brevetto sono specificate nella OBI (cfr. commento all’art. 60 cpv. 2 AP-LBI). Lo scopo della presente modifica è un’armonizzazione con con le relative disposizioni nelle altre leggi speciali che disciplinano i diritti della proprietà industriale, ossia con l’articolo 38 LPM e con gli articoli 24–25 LDes.
Art. 63 cpv. 2
Con lo stralcio dell’articolo 60 capoverso 1bis, il rinvio alla disposizione in questione risulta ora scorretto e viene dunque sostituito con un rinvio all'articolo 60 capoverso 2. Le indicazioni da iscrivere nel fascicolo del brevetto insieme a quelle di cui nell’elenco al capoverso 2 sono specificate nella OBI. Tra queste figurano, in particolare, il nome e il domicilio del titolare del brevetto, il nome dell’inventore, il titolo dell’invenzione e il numero del brevetto.
Art. 64 Abrogato
La disposizione relativa all’allestimento di un documento per il brevetto rilasciato è stralciata e la questione è ora disciplinata nell’ottica di allinearsi a quanto previsto per la registrazione degli altri titoli di protezione (marchi e design). Secondo l’articolo 19 capoverso 2 dell’ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM))61 e l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza sul design (ODes)62 è rilasciata una conferma della registrazione del titolo di protezione. Tale documento, rilasciato dall’IPI nell’espletamento dei suoi compiti sovrani, è un mezzo di prova ai sensi dell’articolo 12 PA. Una disposizione in linea con quanto disciplinato nell’OPM e nell’ODes sarà introdotta, con riferimento ai brevetti, nella OBI.
Art. 65 cpv. 2
Nel capoverso 2 si precisa che le domande possono essere «considerate irricevibili» o «respinte» dall’IPI a seconda del fatto che le manchevolezze riscontrate siano, rispettivamente, di tipo formale o materiale. Tale modifica è di natura redazionale.