Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine
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comunicazione.
Il capoverso 2 riprende invece le disposizioni degli articoli 32 capoverso 1 ORD-FINMA, 19 capoverso 2 ORD-CFCG e 28 capoverso 2 ORD-DFGP, che vietano di interrompere una relazione d’affari «dubbiosa» o di ritirare importanti valori patrimoniali se sussistono indizi concreti dell’imminente messa in atto di misure di sicurezza da parte di un’autorità. L’espressione «relazione d’affari dubbiosa» non è stata ripresa dall’ORD, poiché non si tratta di un concetto giuridico. Per ragioni legate alla certezza del diritto il concetto è stato comunque ripreso con una parafrasi. Si tratta del caso in cui un intermediario finanziario dopo gli accertamenti di cui all’articolo 6 LRD non nutre un sospetto fondato e quindi non ha l’obbligo di effettuare una comunicazione; le condizioni relative al diritto di comunicazione sarebbero adempiute, ma l’intermediario finanziario decide di non farne uso.
Art. 12b Interruzione della relazione d’affari
Nell’ambito della consultazione sull’avamprogetto di revisione della LRD, il settore ha accolto la soppressione del termine di 20 giorni per l’analisi da parte del MROS delle comunicazioni effettuate sulla base dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, a condizione che nella LRD venisse introdotta una disposizione che consentisse all’intermediario finanziario, a determinate condizioni, di porre fine a una relazione d’affari già oggetto di comunicazione. Il Consiglio federale ha dato seguito a tale richiesta emanando l’articolo 9b LRD. Questa nuova disposizione consente all’intermediario finanziario di interrompere a propria discrezione la relazione d’affari se entro 40 giorni feriali dalla comunicazione il MROS non gli notifica di aver trasmesso a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate. Questa disposizione riprende i vigenti articoli 30 capoverso 1 lettera a numero 1 ORD-FINMA, 20 capoverso 2 lettera a numero 1 ORD-CFCG e 29 capoverso 2 lettera a numero 1 ORD-DFGP con una modifica del termine a 40 giorni.
Il nuovo articolo 9b LRD riguarda soltanto le comunicazioni secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD o secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP. Non è pertanto dettagliato come i vigenti articoli 30 ORD-FINMA, 20 capoverso 2 ORD-CFCG e 29 capoverso 2 ORD-DFGP, che concernono anche le comunicazioni effettuate sulla base dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD (corrispondenza con una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività) e regolano il comportamento dell’intermediario finanziario laddove le informazioni comunicate sono state trasmesse a un’autorità di perseguimento penale o se un’autorità penale ha disposto il blocco. Affinché la soppressione delle disposizioni delle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP non crei un vuoto giuridico, è opportuno disciplinare nell’ORD i casi di specie.
Il tenore e la terminologia sono stati adeguati all’articolo 9b LRD. Ad esempio, la nuova disposizione definisce l’orizzonte temporale per l’interruzione della relazione d’affari e non menziona più la possibilità di decidere se mantenerla. Allo stesso modo, terminologicamente non utilizza più l’espressione «aver inoltrato la comunicazione» (alle autorità di perseguimento penale), bensì «la trasmissione (…) delle informazioni comunicate»24. Si tratta di adeguamenti che non comportano materialmente alcun cambiamento. L’unica modifica materiale è data dal termine di cui all’articolo 12b capoverso 1 lettera a, fissato ora a 40 giorni feriali. Tale modifica deriva direttamente dall’articolo 9b LRD. Si osservi che non è stata ripresa la disposizione delle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP secondo cui l’intermediario finanziario può decidere in merito al proseguimento della relazione d’affari se l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro lo informa che la comunicazione non verrà inoltrata alle autorità di perseguimento penale (art. 30 cpv. 1 lett. a n. 2 ORD-FINMA, art. 20 cpv. 2 lett. a n. 2 ORD-CFCG e art. 29 cpv. 2 lett. a n. 2 ORD-DFGP). Secondo l’articolo 23 capoverso 5 LRD, il MROS deve
24 Si vedano le spiegazioni alla modifica parziale del 27 novembre 2019 dell’OURD, RU 2019 4701; https://www.ejpd.admin.ch/dam/fedpol/de/data/kriminalitaet/geldwaescherei/vo-anpassung/erlaeuterungenmgwv-d.pdf.download.pdf/erlaeuterungen-mgwv-d.pdf.