Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
8.6a Rilascio o rinnovo della patente di acquirente
Gli acquirenti di vecchi metalli preziosi a titolo professionale che non sono iscritti nel registro di commercio, d’ora in poi per l’esercizio di tale attività necessitano di una patente di acquirente rilasciata dall’Ufficio centrale. Diversamente dalla patente di acquirente, la semplice iscrizione è gratuita. L’emolumento per il rilascio della patente di acquirente ammonta a 500 franchi per quattro anni (v. anche i commenti all’art. 13). Lo stesso vale per il rinnovo della patente. L’emolumento per la patente di acquirente ammonta a 125 franchi per ciascun anno civile e pertanto ciò non produce effetti negativi, come prezzi di mercato più elevati o barriere che ostacolano l’ingresso al mercato. L’importo dell’emolumento fissato copre i costi dell’Ufficio centrale per il disbrigo della domanda e il rilascio della patente e adempie così il principio della copertura dei costi. Inoltre si tiene conto del campo di applicazione limitato della patente di acquirente rispetto alla patente di fonditore (1000 fr. all’anno).
Gli operatori che sono già iscritti nel registro di commercio non hanno bisogno di questa patente di acquirente assoggettata all’emolumento. Tuttavia per tale attività essi devono farsi registrare presso l’Ufficio centrale.
Alla luce dei dati forniti dal settore, l’Ufficio centrale presuppone all’incirca 100 operatori soggetti all’obbligo di autorizzazione. La maggior parte dei soggetti interessati restanti dovrebbe disporre dell’iscrizione nel registro di commercio e pertanto sarebbe tenuta soltanto alla registrazione (gratuita).
8.7 Modifica e radiazione di patenti e permessi oppure di marchi di cui ai numeri 8.1–
8.6a
A tale proposito è stata effettuata un’integrazione del nuovo numero 8.6a.
9. Altre tasse forfetarie (art. 14a cpv. 2)
Per le nuove tasse forfetarie secondo l’articolo 14a capoverso 2 è stato inserito un nuovo numero 9 nell’allegato.
9.1. Tassa di vigilanza per gli acquirenti di materie da fondere di cui al-
l’articolo 31a capoversi 2 e 3 LCMP
Per coprire i costi della vigilanza corrente sul rispetto degli obblighi secondo l’articolo 31a capoverso 1 LCMP, tutti gli acquirenti sono inoltre assoggettati a tasse di vigilanza indipendentemente dall’eventuale iscrizione nel registro di commercio. L’entità della tassa è di 2000 franchi per quattro anni. Analogamente all’emolumento secondo il numero 8.6a, con 500 franchi all’anno essa tiene conto del campo di applicazione limitato della patente ed è proporzionata alla patente di fonditore (1000 fr. all’anno) che, pur assoggettata a obblighi di diligenza e di registrazione simili, consente tuttavia al titolare dell’autorizzazione anche di fondere. Stando alle stime del settore si presume che riguarderà all’incirca 1000 operatori. L’entità della tassa è stabilita in modo tale da poter coprire gli oneri supplementari del controllo dei metalli preziosi basandosi su queste cifre. Solo dopo l’introduzione delle nuove disposizioni secondo l’articolo 31a LCMP si conosceranno il numero degli acquirenti e l’entità degli oneri effettivi derivanti dalla vigilanza su questo settore. La disposizione di cui all’articolo 4 capoverso 3 introduce l’obbligo di adeguare periodicamente l’entità della tassa forfetaria ai costi effettivamente sostenuti.
9.2. Tassa di base per i titolari dell’autorizzazione secondo l’articolo 42bis LCMP
La tassa di base fissa deve coprire l’«onere di base» della vigilanza, che sorge regolarmente ogni anno per tutti gli operatori per un ammontare analogo, a prescindere dalla portata delle attività commerciali. Rispetto al precedente assoggettamento alla FINMA, l’onere di base deve