Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine
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di un rappresentante domiciliato in Svizzera, la questione se l’associazione sia assoggettata all’articolo 61 capoverso 2 CC può rimanere aperta. Non sono previste norme divergenti neppure in quanto al contenuto e alla pubblicità delle informazioni. Questo al fine di evitare disparità di trattamento tra gli enti giuridici iscritti e deroghe ai principi del diritto relativo al registro di commercio.
Dato che i concetti che definiscono l’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 61 capoverso 2 numero 3 nCC del testo di legge sono già descritti dettagliatamente nel messaggio del 26 giugno 201919 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro e tale disposizione è pertanto direttamente applicabile (self-executing), in assenza di un bisogno di precisazione non si prevedono disposizioni esecutive a tale proposito. Nel campo di applicazione della norma di legge rientrano soltanto le associazioni che raccolgono o distribuiscono, oltre le frontiere nazionali, valori patrimoniali destinati a scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali. Inoltre, un’associazione vi rientra soltanto se svolge l’attività menzionata in misura prevalente. Il campo di applicazione del testo di legge è quindi già sensibilmente circoscritto, in particolare alle associazioni che in virtù della loro attività presentano un rischio intrinseco di essere sfruttate per il finanziamento del terrorismo. Per di più, secondo l’articolo 61 capoverso 2ter nCC sussiste la possibilità di limitare ulteriormente l’applicazione con l’introduzione di un’eccezione. A livello di ordinanza è quindi possibile reagire al mutare delle circostanze e garantire che le associazioni con un rischio decisamente ridotto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo non siano sottoposte all’obbligo di iscrizione. Poiché attualmente non sono noti casi di associazioni assoggettate al campo di applicazione senza che sussista un evidente rischio maggiore di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si rinuncia per il momento alla formulazione di un’eccezione. Tale eccezione è però prevista, a condizione che dai risultati della consultazione emergano criteri fattibili e adeguati. Se in un secondo momento la prassi dovesse dimostrare che l’introduzione di un’eccezione è giustificata, questa potrà inoltre essere inserita nell’ordinanza senza modificare la legge.
I seguenti criteri per l’introduzione di una tale clausola d’eccezione sono già stati esaminati. Tuttavia nessuno ha potuto essere ripreso, come esposto brevemente di seguito.
Introduzione di un importo limite: in linea di massima, l’importo non può essere considerato determinante in relazione al rischio di finanziamento del terrorismo dal momento che in questo contesto si opera anche con importi non elevati. Il testo di legge prevede inoltre già l’esercizio prevalente dell’attività. Il termine «prevalentemente» significa che parti sostanziali delle risorse dell’associazione provengono da fondi raccolti o che i fondi distribuiti rappresentano una parte sostanziale delle sue risorse. Le transazioni occasionali considerate come un’attività accessoria sono quindi già escluse dal campo di applicazione.
Limitazione per quanto riguarda il Paese di destinazione: l’introduzione di una fattispecie derogatoria in base al Paese di destinazione dei valori patrimoniali non sembra opportuna per diversi motivi. La Svizzera non stila elenchi di Paesi che suddivide ufficialmente gli Stati in diverse categorie in base al grado di rischio. L’assenza di questi elenchi si spiega, tra l’altro, con il fatto che le stime cambiano costantemente. Sancire l’introduzione di questi elenchi in un’ordinanza non è quindi sensato e introdurre un rinvio a elenchi nazionali già esistenti è impossibile. Un criterio in continuo mutamento è inoltre difficilmente compatibile con un obbligo come quello dell’iscrizione nel registro di commercio. Va inoltre considerato che nel caso della categorizzazione dei rischi potrebbe trattarsi di una dichiarazione politicamente delicata. Infine, l’ufficio del registro di commercio non ha la possibilità di risalire ai flussi finanziari delle associazioni in Stati terzi e pertanto la valutazione che indica se un simile criterio è soddisfatto o meno non può essere verificato.
19 FF 2019 4539, 4618 segg.