Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine
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I capoversi 3 e 4 stabiliscono il principio della tassa da riscuotere annualmente per la vigilanza dei saggiatori del commercio e delle società del gruppo secondo l’articolo 42ter LCMP. La tassa si articola in una tassa fissa e in una tassa complementare variabile a copertura dei costi non coperti dalla tassa fissa.
Art. 14c Tassa di base
L’aliquota della tassa di base è stabilita al numero 9.2 dell’allegato. In tal modo la si potrà adeguare più facilmente agli sviluppi, come previsto dall’articolo 4 capoverso 3.
Art. 14d Tasse complementari
La tassa complementare deve coprire i costi del controllo dei metalli preziosi per la vigilanza ai sensi dell’articolo 42ter LCMP non coperti dalla tassa di base. In particolare, dai costi del controllo dei metalli preziosi relativi al settore di vigilanza vengono dedotti gli emolumenti e la tassa di base. L’importo residuo deve essere coperto dalla tassa complementare.
Per il calcolo delle tasse complementari per la vigilanza sui saggiatori del commercio e sulle società del gruppo secondo l’articolo 42ter LCMP riscosse ogni anno, sono determinanti il totale di bilancio e il reddito lordo (art. 36 cpv. 3 LCMP). Esso si basa in larga misura sulle regole vigenti fino alla fine del 2019 per gli operatori sottoposti alla vigilanza della FINMA (intermediari finanziari direttamente sottoposti; IFDS). Il calcolo della tassa complementare in relazione alla portata delle attività commerciali dei singoli assoggettati alla vigilanza è finalizzato a una distribuzione dei costi della vigilanza possibilmente basata sul principio della causalità nell’ambito della riscossione delle tasse.
In questa sede si rinuncia alla definizione di un importo massimo per tutelare da addebiti elevati i soggetti con cifre d’affari più cospicue, così come prevedeva la FINMA con l’importo massimo di 50 000 franchi all’articolo 33 capoverso 3 Oem-FINMA del 15 ottobre 2008 (stato al 1° gennaio 2019). Per motivare tale scelta si rimanda alla decisione del Tribunale amministrativo federale DTAF 2016/31 del 19 settembre 2016, nella quale si riconosceva il principio della determinazione di un limite massimo per gli operatori con cifre d’affari cospicue, ma contemporaneamente si contestava il fatto che un tale massimale nel caso di specie comporterebbe una distorsione della chiave di ripartizione dei costi, il che si tradurrebbe percentualmente in un addebito superiore a carico degli operatori di medie e piccole dimensioni e di conseguenza introdurrebbe una disparità di trattamento oggettivamente ingiustificata nella riscossione della tassa. Il Tribunale considerava altresì come la suddivisione tra tassa fissa e tassa complementare variabile tenesse conto dell’eterogeneità del gruppo.
Art. 14e Calcolo delle tasse complementari
L’articolo definisce i valori di riferimento da utilizzare per il calcolo delle tasse complementari. Il rimando del capoverso 1 ai valori che scaturiscono dal conto annuale approvato delle imprese secondo il diritto delle obbligazioni, in relazione al totale di bilancio e al ricavo lordo, garantisce un utilizzo uniforme e opportuno. Dato che le imprese sono libere di scegliere in quale data effettuare la chiusura dei conti e che spesso tale data cade durante l’anno, sebbene la riscossione delle tasse avvenga per anno civile, secondo il capoverso 2 il calcolo della tassa si basa sulla chiusura dei conti dell’anno che precede quello di assoggettamento. Il capoverso 3 stabilisce inoltre che come base di calcolo della parte della tassa complementare basata sul ricavo lordo è determinante soltanto il ricavo relativo al commercio di metalli preziosi bancari. Considerando le varie imprese assoggettate, la quota del risultato complessivo relativa al commercio di metalli preziosi può differire molto. Addebitare la tassa complementare sul ricavo lordo non concernente il settore aziendale assoggettato alla vigilanza è inappropriato, genera un disallineamento e contrasta con il principio dell’equivalenza e della causalità.