Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Titolo del capo ottavo
Capo ottavo: Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere
Il capo ottavo viene rinominato analogamente al capo quarto della LCMP in «Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere».
Art. 164 cpv. 3 e 4
Nel nuovo capoverso 3 si contempla l’attività a titolo professionale per l’acquisto di vecchi metalli preziosi (materie da fondere), che si orienta alla definizione legale di cui all’articolo 3 della legge del 15 giugno 201830 sugli istituti finanziari (LIsFi). Il capoverso 4 fissa a 50 000 franchi per anno civile il valore soglia della merce per l’attività a titolo professionale per l’acquisto di vecchi metalli preziosi. Devono dunque essere esonerate dall’obbligo di autorizzazione e di registrazione le piccole imprese, ad esempio gli orafi, la cui attività commerciale può includere l’acquisto di vecchi gioielli e può rappresentare tutt’al più un rischio marginale di riciclaggio di denaro.
Art. 165b cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 2 lett. c e d
Per poter verificare la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile da parte dei titolari di una patente di fonditore secondo l’articolo 25 capoversi 2 e 3 LCMP – ai fini della quale contano anche le informazioni su procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendenti e/o concluse in Svizzera o all’estero che possono avere influsso sulla valutazione della buona reputazione e sulla garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD – è necessario creare una base legale nell’OCMP. Sono considerate incaricate della gestione le persone registrate nell’estratto del registro di commercio e responsabili delle operazioni commerciali con le materie da fondere e i prodotti della fusione. A tal fine vengono integrati e rinumerati il capoverso 1 lettere d ed e nonché il capoverso 2 lettere c e d.
Art. 172a VIII. Patente di acquirente 1. Registrazione o autorizzazione
Il presente articolo precisa che l’autorizzazione per l’acquisto a titolo professionale di materiale da fondere deve essere richiesta all’Ufficio centrale mediante una domanda scritta. Le persone iscritte nel registro svizzero di commercio devono per contro chiedere mediante domanda scritta la registrazione presso l’Ufficio centrale.
Art. 172b 2. Documenti giustificativi
La patente di acquirente per le persone non iscritte nel registro di commercio svizzero viene rilasciata solo se il richiedente adempie la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile. Tale garanzia deve ad esempio contemplare indicazioni sul passato del richiedente, iscrizioni nel casellario giudiziale, condizioni finanziarie sotto forma di conto annuale verificato o comunque sulla scorta della contabilità (cfr. art. 957 segg. CO). Il capoverso 1 precisa che la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile deve essere provata per scritto. Nel capoverso 2 sono riportati i documenti giustificativi da presentare da parte dei privati. Il capoverso 3 precisa quali documenti giustificativi devono essere presentati dalle società estere. Sono considerate incaricate della gestione le persone responsabili delle operazioni relative all’acquisto di materie da fondere.
Art. 172c 3. Rilascio, rinnovo, revoca e pubblicazione
Per il rilascio (art. 165c), il rinnovo (art. 166), la revoca (art. 166a) e la pubblicazione (art. 166b) della patente di acquirente, l’articolo 172c rimanda alle disposizioni valide per i titolari di una patente di fonditore secondo l’articolo 24 LCMP e applicabili per analogia.
30 RS 954.1