Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine
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Art. 172d IX. Obblighi per l’acquisto a titolo professionale di materie da fondere
1. Obblighi generali
Con un rimando all’articolo 168, l’articolo 172d precisa gli obblighi generali vigenti per gli acquirenti e i titolari di una patente di acquirente registrati, in particolare il rispetto delle normative e delle istruzioni speciali dell’Ufficio centrale, nonché l’obbligo di menzione della registrazione e del rilascio della patente.
Art. 172e 2. Obblighi di diligenza e di documentazione
Gli obblighi di diligenza e di documentazione nell’acquisto di materie da fondere secondo l’articolo 1 capoverso 3 lettera b o c LCMP valgono parimenti per gli acquirenti registrati e per i titolari di una patente di acquirente; il capoverso 1 ne precisa il campo di applicazione. Gli obblighi di diligenza da applicare si orientano in larga misura a quelli vigenti per i titolari di una patente di fonditore, ragione per cui nel capoverso 1 si rimanda ai corrispondenti articoli 168a e 168b.
Per quanto riguarda la documentazione non è prevista alcuna forma speciale, cosicché gli acquirenti possono basarsi sui propri sistemi di controllo in essere. Gli obblighi di diligenza possono pertanto essere adempiuti con costi contenuti e oneri burocratici aggiuntivi minimi. Si potranno ad esempio fotografare i documenti d’identità del venditore e la merce ai fini della loro registrazione. Dato che i pacchetti software in uso nel commercio offrono ampie possibilità in tal senso, non sono necessari costosi investimenti informatici. I singoli dossier possono infine essere conservati in formato elettronico, rinunciando alla tenuta di dossier cartacei.
Art. 172f X. Vigilanza
Per una definizione della vigilanza sull’acquisto di materie da fondere secondo l’articolo 1 capoverso 3 lettera b o c LCMP, l’articolo 172f rimanda all’articolo 168d. Come per i titolari di una patente di fonditore, la vigilanza spetta all’Ufficio centrale, che può trasferire tale compito agli uffici di controllo.
Art. 173, titolo marginale
XI. Saggio dei prodotti della fusione
1. Condizioni
In seguito alle modifiche dell’ordinanza che precedono, il titolo marginale viene rinumerato con il numero «XI».
Allegato II Numero 1 Marchio ufficiale (marchio di garanzia)
Per poter tenere conto della richiesta dell’industria orologiera svizzera di una miniaturizzazione del marchio ufficiale (marchio o punzone di garanzia) e di un allineamento delle dimensioni minime allo standard internazionale, nel numero 1 si ammette in via supplementare per il marchio ufficiale realizzato con la tecnica dell’ablazione laser una dimensione di 0,5 mm di altezza per i marchi piccoli.
3.4. Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)
Titolo:
Ordinanza del 6 novembre 2019 sulla riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza da parte del controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)
Finora l’ordinanza del 6 novembre 2019 sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)31 ha riguardato esclusivamente gli emolumenti. Il finanziamento dei compiti da