Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine

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Situazione iniziale

Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato la revisione della legge sul riciclaggio di denaro1 (LRD).2 Tale revisione prevede un ulteriore rafforzamento del dispositivo di difesa della Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; in particolare tiene conto delle principali raccomandazioni scaturite dal rapporto del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera del dicembre 20163. Nel complesso sono stati adeguati cinque atti normativi.

Le misure concernenti il sistema di comunicazione dei sospetti di riciclaggio di denaro, l’introduzione di un obbligo di autorizzazione per l’acquisto di vecchi metalli preziosi, l’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (di seguito «Ufficio centrale») quale nuova autorità di vigilanza per la lotta contro il riciclaggio di denaro e la trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanziamento del terrorismo richiedono disposizioni esecutive. Lo scopo principale dei presenti adeguamenti di ordinanze è concretizzare le misure adottate. In un’ottica di verifica dell’adeguatezza del livello di regolamentazione nell’ambito dei mercati finanziari, si intende altresì trasporre nell’ordinanza sul riciclaggio di denaro del Consiglio federale (ORD)4 le disposizioni rilevanti sul sistema di comunicazione previste dalle ordinanze sul riciclaggio di denaro delle autorità di vigilanza (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [FINMA] e Commissione federale delle case da gioco [CFCG]) e del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Oltre all’ORD, vengono proposti anche gli adeguamenti dell’ordinanza del 17 ottobre 20075 sul registro di commercio (ORC), dell’ordinanza dell’8 maggio 19346 sul controllo del commercio in metalli preziosi (OCMP), dell’ordinanza del 6 novembre 20197 sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP) dell’ordinanza del 25 agosto 20048 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD).

Punti essenziali del progetto

2.1. Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)

L’ORD deve essere riveduta principalmente a seguito della verifica dell’attribuzione delle competenze normative («Stufengerechtigkeit»). Contestualmente vengono proposte anche altre modifiche minori.

La modifica del 19 marzo 2021 ha introdotto nella LRD nuove disposizioni sull’interruzione della relazione d’affari (art. 9b) e sull’obbligo di effettuare le transazioni in una forma tale da consentire di seguirne la traccia («paper trail») nel caso in cui l’intermediario finanziario deve eseguire l’ordine di un cliente che riguarda importanti valori patrimoniali oggetto di una comunicazione (art. 9a cpv. 2). Tali disposizioni, disciplinate nella sezione 2 del capitolo 2 della LRD relativa agli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, si trovano attualmente nelle ordinanze sul riciclaggio di denaro (ORD) delle autorità di vigilanza e del DFGP (cfr. art. 30 e

1 RS 955.0

2 FF 2021 668

3Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Suisse, Rapport d’évalua-

tion mutuelle, 2016 (in francese e inglese); www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Integrità della piazza finanziaria, oppure http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/mer-suisse-2016.pdf

4 RS 955.01

5 RS 221.411

6 RS 941.311

7 RS 941.319

8 RS 955.23