Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine

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Gli articoli 3–6 LRD fanno parte della sezione 1 del capitolo 2 della LRD relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari, che sulla base dell’articolo 17 LRD rientrano nelle competenze delle autorità di vigilanza e del DFGP. Queste disposizioni non trovano pertanto collocazione nell’ORD e dovrebbero rimanere nelle ORD della CFCG e del DFGP. L’ORD-FINMA contiene disposizioni analoghe negli articoli 55 capoverso 2, 68 capoverso 2 e 70. Queste disposizioni figurano a giusto titolo nei capitoli dell’ORD-FINMA che precisano gli obblighi di diligenza secondo gli articoli 3–5 LRD.

3.2. Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 90 cpv. 1 lett. g

Secondo l’articolo 69 capoverso 2 nCC tutte le associazioni assoggettate all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio devono essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. In linea di principio i membri della direzione sono autorizzati a rappresentare l’associazione (art. 69 CC). Se gli statuti di un’associazione lo prevedono, l’autorizzazione a rappresentarla può essere delegata a uno o più terzi. Per adempiere questa disposizione, la persona autorizzata a rappresentare l’associazione con firma individuale deve essere iscritta nel registro di commercio con firma individuale (art. 92 lett. l ORC). In base all’interpretazione delle disposizioni del diritto societario (art. 718 cpv. 4, 814 cpv. 3 e 898 cpv. 2 CO) il requisito del domicilio può anche essere soddisfatto mediante il concorso di più persone.26 Esso è quindi soddisfatto anche se due o più persone con una procura collettiva hanno ciascuna un domicilio in Svizzera. Se al momento della notificazione per l’iscrizione di un’associazione al registro di commercio nessuno dei rappresentanti dell’associazione è domiciliato in Svizzera, la direzione deve allegare una dichiarazione corrispondente, secondo la quale l’associazione non è assoggettata all’obbligo di iscrizione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 CC. Le associazioni che rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione ma che hanno un rappresentante in Svizzera non devono presentare una dichiarazione. Le informazioni riportate nel registro di commercio non permettono di desumere se un’associazione si sia iscritta volontariamente o in base a un obbligo legale né, nel secondo caso, quale sia il fondamento (art. 61 cpv. 2 n. 1, 2 o 3 CC). Questa precisazione non è tuttavia necessaria per l’attuazione delle nuove norme sulla trasparenza. Inoltre, il principio dell’obbligo di iscrizione e le sue basi possono modificarsi nel corso del tempo a seconda dell’attività perseguita dall’associazione.

L’avamprogetto non pone requisiti formali alla dichiarazione. Per poter essere allegata alla notificazione dell’iscrizione, deve essere redatta in forma scritta e firmata da tutti i membri della direzione. La dichiarazione può poggiare anche su un verbale della direzione concernente la deliberazione secondo l’articolo 23 ORC. Le autorità del registro di commercio possono affidarsi all’autodichiarazione della direzione. Non possono essere richiesti altri documenti giustificativi per provare che l’associazione non adempie le condizioni dell’articolo 61 capoverso 2 CC, tranne che se sussistono dubbi legittimi sull’esattezza della dichiarazione (art. 152 ORC in combinato disposto con art. 938 cpv. 1 CO nonché con il principio della documentazione).

Art. 92a Assenza di rappresentante in Svizzera

Questa disposizione disciplina il caso di un’associazione iscritta nel registro di commercio che in seguito a modifiche non dispone più di un rappresentante registrato in Svizzera. Tali modifiche dell’iscrizione nel registro di commercio possono avvenire su richiesta dell’associazione, su richiesta della persona fisica registrata in Svizzera (art. 17 ORC). In caso di cancellazione o di annullamento della registrazione del rappresentante esclusivo in Svizzera, l’ufficio del registro di commercio può richiedere una dichiarazione scritta. Tale dichiarazione deve essere firmata da tutti i membri della direzione o basarsi su un verbale della direzione concernente la

26 Messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (FF 2002 2841), in particolare 2904.