Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine

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Art. 29c 2d. Pubblicazione e tenuta del registro

Conformemente all’articolo 29c l’Ufficio centrale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio le autorizzazioni rilasciate e tiene un registro pubblico delle medesime.

Art. 29d 2e. Mutamento dei fatti

Il capoverso 1 stabilisce l’obbligo dei titolari dell’autorizzazione di notificare ogni mutamento dei fatti su cui si fonda il rilascio dell’autorizzazione (cfr. commenti all’art. 29b). La notifica deve essere immediata. Se i mutamenti sono di grande importanza, per proseguire l’attività si deve prima ottenere l’autorizzazione scritta dell’Ufficio centrale conformemente al capoverso 2. Un mutamento è di grande importanza se le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione devono essere valutate di nuovo o se potrebbe mettere in dubbio il mantenimento dell’autorizzazione. Tale circostanza sussiste in particolare in caso di un mutamento fondamentale dell’attività commerciale, della struttura del gruppo o delle direttive interne, nonché in caso di sentenze del tribunale che siano rilevanti per l’attività commerciale.

Art. 29e 2f. Revoca dell’autorizzazione

La procedura di revoca si basa su quella di cui all’articolo 166a seg. OCMP.

Il capoverso 1 precisa in quali casi l’Ufficio centrale è tenuto alla revoca d’ufficio dell’autorizzazione. Ciò avviene quando non sussistono più le condizioni di cui all’articolo 42bis LCMP, segnatamente perché il titolare ha violato gravemente le disposizioni in materia di vigilanza secondo l’articolo 37 della LFINMA. Conformemente al capoverso 2, l’Ufficio centrale deve comunicare per scritto al titolare che è stata avviata la procedura di revoca, concedendogli un termine adeguato per presentare le sue osservazioni per scritto. Il capoverso 3 disciplina le azioni successive da compiersi da parte dell’Ufficio centrale. Ricevuto che abbia queste osservazioni, esso avvia le misure d’inchiesta necessarie e alla loro conclusione pronuncia la sua decisione, che viene partecipata per scritto al titolare dell’autorizzazione. Il capoverso 4 prevede la pubblicazione della revoca dell’autorizzazione complementare, in quanto anche per il rilascio è prevista la pubblicazione conformemente all’articolo 29c capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 29 capoverso 3.

Prima dell’articolo 34a segg.

Con l’attribuzione della vigilanza ai sensi della LRD all’Ufficio centrale, per l’esecuzione di questo compito sono indispensabili determinati dati. Secondo l’articolo 17 LPD, il trattamento dei dati personali deve poggiare su una base legale. L’articolo 110 LD consente il trattamento dei dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità. Per concretizzare l’articolo 110 LD, sono state inserite a questo punto disposizioni complementari all’ordinanza del 23 agosto 201727 sul trattamento dei dati nell’AFD (OTDD) che riguardano in modo specifico il trattamento dei dati indispensabili all’attività di vigilanza dell’Ufficio centrale secondo l’articolo 42ter LCMP. Gli assoggettati alla vigilanza sono attualmente tutti persone giuridiche.

Data la tematica, inerente alla LRD, determinate disposizioni di questo capitolo si orientano all’OURD. Poiché tale ordinanza poggia sul regime della FINMA, le disposizioni fanno in parte riferimento alla LFINMA e all’ordinanza FINMA dell’8 settembre 201128 sui dati. Dal momento che l’Ufficio centrale fa parte dell’AFD, si fa riferimento in parte anche all’ordinanza del 20 settembre 201329 sul sistema d’informazione in materia penale dell’Amministrazione federale delle dogane (OSIP-AFD) e all’OTDD. L’obiettivo è quello di creare una regolamentazione della protezione dei dati che sia completa e, allo stesso tempo, breve e concisa.

27 RS 631.061

28 RS 951.124

29 RS 313.041