Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine

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tuttavia essere suddiviso tra un numero di operatori di gran lunga inferiore (attualmente 11). È pertanto giustificato fissare la tassa di base forfetaria a 5000 franchi.

3.5. Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)

Art. 1 cpv. 2 lett. a n. 6bis e 8

Nell’elenco di operatori dai quali il MROS riceve le comunicazioni per poi esaminarle, al numero 6bisviene ora inserito l’Ufficio centrale, in attuazione dell’articolo 16 capoverso 1 LRD. D’ora in poi, conformemente all’articolo 12 lettera bter LRD, l’Ufficio centrale sarà incaricato della vigilanza sui saggiatori del commercio che commerciano a titolo professionale metalli preziosi bancari direttamente o attraverso una società del gruppo.36

Secondo la nuova terminologia dell’articolo 15 LRD, al numero 8 non si parla più di «uffici di revisione», bensì di «imprese di revisione».

Art. 2 lett. a, c e d

La lettera a viene integrata con un rimando aggiuntivo all’articolo 9b LRD, che riguarda le «informazioni» comunicate dagli intermediari finanziari al momento dell’interruzione di una relazione d’affari.

Inoltre, nell’elenco delle autorità che trasmettono informazioni e comunicazioni all’attenzione del MROS in virtù dell’articolo 16 capoverso 1 LRD, alla lettera c viene inserito l’Ufficio centrale con l’aggiunta del numero 5.

Per le ragioni illustrate sopra, alla lettera d non si parla più di «uffici di revisione» ma di «imprese di revisione».

Art. 3 cpv. 2

Il termine «dati» nella versione vigente di questa disposizione viene sostituito con «informazioni e documenti», che meglio riflette i contenuti secondo il capoverso 1 lettere a, c–e e h. Questo adeguamento terminologico riguarda anche i rimandi alla presente disposizione negli articoli 3a capoverso 4 e 4 capoverso 1 OURD.

Art. 3a cpv. 4

In seguito all’adeguamento dell’articolo 3 capoverso 2, in questa sede il termine «documenti» deve essere sostituito con «informazioni e documenti».

Art. 4 cpv. 1 secondo e terzo periodo, nonché cpv. 3

Al capoverso 1 nel secondo periodo il termine «dati» viene sostituito con «informazioni e documenti» per ragioni di coerenza con gli articoli 3 capoverso 2 e 3a capoverso 4 OURD. Viene inoltre eliminato il rimando all’articolo 3a capoverso 4. In tal modo non sono più presenti rimandi doppi. Infine nel terzo periodo si rimanda all’articolo 9b capoverso 1 LRD, quale nuova norma di legge determinante per il calcolo della decorrenza dei termini. In questo caso si tratta del termine che deve essere rispettato dagli intermediari finanziari in caso di interruzione della relazione d’affari (cfr. in proposito anche il nuovo art. 12b ORD).

L’articolo 4 riguarda la registrazione delle informazioni comunicate. Pertanto il capoverso 3 è abrogato e il suo tenore viene inserito per ragioni di coerenza materiale nel nuovo articolo 9 OURD.

36 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2019 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2019 4539 segg. (di seguito: messaggio LRD), in particolare pag. 4590 e 4611.