Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine
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alla vigilanza della FINMA. Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 LRD, per esercitare legalmente la propria attività, devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD). Non possono pertanto più scegliere se affiliarsi a un OAD o chiedere alla FINMA l’autorizzazione a esercitare l’attività a titolo professionale. Dagli articoli 11 e 12 ORD devono pertanto essere soppressi i riferimenti alla richiesta di autorizzazione alla FINMA, che disciplinano, rispettivamente, il passaggio a un’attività esercitata a titolo professionale e l’uscita come pure l’espulsione da un OAD.
Infine, il Parlamento ha introdotto nell’articolo 9 capoverso 1quater LRD una definizione di «sospetto fondato» che determina l’obbligo di comunicare16. Benché la definizione faccia riferimento soltanto agli intermediari finanziari, l’espressione «sospetto fondato» vale mutatis mutandis anche per i commercianti. Nella versione francese la definizione di «sospetto fondato» contenuta nell’articolo 2 capoverso 1 ORD diverge lievemente da quella fornita dalla LRD. Si coglie la presente occasione per ovviare alla discrepanza e per armonizzare l’ORD con la LRD. La modifica concerne soltanto il testo francese e non è materialmente rilevante.
2.2. Ordinanza sul registro di commercio (ORC)
Al fine di migliorare la trasparenza delle associazioni con un rischio maggiore di finanziamento del terrorismo, nella revisione del Codice civile svizzero del 10 dicembre 190717 (CC) sono stati definiti i criteri per le associazioni con un rischio corrispondente. Se un’associazione adempie le condizioni dell’articolo 61 capoverso 2 numero 3 nCC, d’ora in poi tale associazione è assoggettata all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Per tutte le associazioni con l’obbligo di iscrizione nel registro di commercio è stato inoltre stabilito l’obbligo di tenere un elenco dei soci (art. 61a nCC) e di avere un rappresentante domiciliato in Svizzera (art. 69 cpv. 2 nCC).
Per consentire l’attuazione del nuovo diritto secondo l’articolo 61 capoverso 2bis CC, devono essere modificate le disposizioni dell’ordinanza del 17 ottobre 200718 sul registro di commercio (ORC) reggenti l’iscrizione delle associazioni. Per poter verificare il rispetto dell’obbligo di avere un rappresentante in Svizzera, l’avamprogetto prevede che nel caso in cui i rappresentanti siano tutti domiciliati all’estero l’associazione deve presentare una dichiarazione secondo cui non sottostà all’obbligo di iscrizione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 CC.
Affinché le associazioni che sono già iscritte nel registro di commercio o che d’ora in poi, in virtù della modifica della legge, saranno assoggettate all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio e alla rappresentanza da parte di una persona domiciliata in Svizzera abbiano abbastanza tempo per conformarsi ai nuovi requisiti, si è previsto un periodo transitorio di 18 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (titolo finale art. 6bbis nCC).
La nuova possibilità di cancellare un’associazione iscritta nel registro di commercio avrà effetto, per contro, a partire dall’entrata in vigore della modifica. Questo significa che un’associazione già iscritta può essere cancellata senza prima essere liquidata e può continuare a esistere dopo la cancellazione soltanto se comprova di non sottostare all’obbligo di iscrizione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 CC. Ciò comporta maggiore trasparenza per le associazioni iscritte nel registro di commercio e promuove l’applicazione della misura legislativa.
Per il resto, alle associazioni sottoposte al nuovo obbligo di iscrizione nel registro di commercio si applicano le norme già vigenti. Non appare opportuno introdurre una regolamentazione speciale per questa categoria di associazioni. Sicché l’attività di raccolta e distribuzione di fondi, seppur svolta in linea di principio in conformità con lo scopo dell’associazione stessa, non viene indicata nel registro di commercio. Finché è iscritta nel registro di commercio e dispone
16FF 2021 668
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