Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine

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Art. 34a 8a. Trattamento di dati nell’ambito della vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari a. Principio

Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui l’Ufficio centrale è autorizzato a trattare i dati inerenti all’attività di vigilanza ai sensi della LRD. Si tratta sia di dati personali di persone fisiche sia di persone giuridiche come pure di dati non riconducibili a una persona specifica o identificabile.

Il capoverso 2 elenca gli scopi per cui vengono trattati i dati conformemente al capoverso 1. La formulazione e la struttura si basano sulla bozza dell’articolo 23 D-LFINMA, conforme alle modifiche nel quadro della revisione della LPD (cfr. disegno della legge federale sulla protezione dei dati, FF 2020 7639, in particolare 6705).

In analogia all’articolo 23 capoverso 2 LFINMA è previsto un elenco degli assoggettati alla vigilanza. Tuttavia, per ragioni di protezione dei dati si rinuncia a una pubblicazione, dal momento che la legge non lo prevede.

Art. 34b 8b. b. Dati trattati

A complemento degli scopi menzionati nell’articolo 34a capoverso 2, nel capoverso 1 viene ribadito che i dati possono essere trattati soltanto per verificare l’osservanza degli obblighi di diligenza.

Il capoverso 2 riprende l’articolo 16 OURD e l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza FINMA sui dati ed elenca tutte le categorie di dati di cui l’Ufficio centrale necessita per la sua attività di vigilanza.

Art. 34c 8c. c. Raccolta dei dati

uesta disposizione riprende l’articolo 5 dell’ordinanza FINMA sui dati e cita le possibili fonti dei dati trattati menzionati nell’articolo 34b.

Art. 34d 8d. d. Trasmissione dei dati a incaricati di verifiche

La disposizione riprende l’articolo 9a dell’ordinanza FINMA sui dati.

Art. 34e 8e. e. Diritti delle persone interessate

Questa disposizione riprende l’articolo 8 OTDD.

Art. 34f 8f. f. Rettifica dei dati

La presente disposizione riprende l’articolo 7 dell’ordinanza FINMA sui dati, adeguandola con un rinvio agli scopi secondo l’articolo 34a capoverso 2, per i quali i dati vengono rilevati.

Art. 34g 8g. g. Sicurezza dei dati

Questa disposizione riprende il tenore dell’articolo 12 capoversi 1 e 2 OTDD e l’articolo 18 OSIP-AFD. Viene tralasciato volutamente un riferimento ai sistemi di informazione. L’obiettivo è creare un regime relativo ai dati da armonizzare in seguito con quello della legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC, attualmente in fase di elaborazione.

Art. 34h 8h. h. Durata della conservazione e cancellazione dei dati

Questa disposizione riprende l’articolo 28 OURD.

Art. 34i 8i. i. Consegna di dati e documentazione all’Archivio federale

Questa disposizione riprende l’articolo 29 OURD.