Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine
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OAD.
Viene altresì adeguato il capoverso 2 lettera a, cosicché non si parla più di intermediario finanziario «che ha effettuato la comunicazione». In caso di sospetto di riciclaggio di denaro, la mancata osservanza degli obblighi da parte degli intermediari finanziari può configurarsi anche laddove l’intermediario finanziario non abbia fornito alcuna comunicazione. Per lo stesso motivo l’Ufficio di comunicazione non sempre necessita dell’informazione secondo la lettera b («data della comunicazione»). Se questa informazione è rilevante per la notifica da parte del MROS, se ne può tenere conto in virtù della lettera d («la natura e il genere della violazione degli obblighi»).
Art. 14 lett. c–ebis
Nella lettera c l’espressione «autorità di perseguimento penale» (federali e cantonali) è sostituita con quella più generale «autorità penali», così come utilizzata anche nell’articolo 29a capoversi 1–3 LRD.
Rispetto alla versione vigente, il tenore della lettera d viene precisato con il rimando diretto alle autorità straniere secondo l’articolo 13 OURD.
L’adeguamento della lettera e estende la portata del trattamento dei dati all’interno del sistema d’informazione alla nuova collaborazione con gli organismi di vigilanza e gli OAD secondo l’articolo 29b LRD. Nell’elenco viene inoltre inserito l’Ufficio centrale.
Con l’aggiunta della lettera ebissi garantisce la disponibilità del sistema d’informazione per il trattamento dei dati di tutte le autorità secondo l’articolo 29 capoverso 2 LRD.
Art. 15 lett. abis, d e dbis
Nell’elenco delle diverse possibilità di provenienza delle informazioni viene inserita con l’aggiunta della lettera abisanche la categoria delle «informazioni secondo l’articolo 7». Per il resto si rimanda ai commenti all’articolo 7 più sopra.
Nella lettera d l’espressione «autorità di perseguimento penale» viene sostituita con quella più generale «autorità penali», secondo la terminologia dell’articolo 29a capoversi 1–3 LRD (come più sopra nel caso dell’art. 14 lett. c).
Come lettera dbisviene ora aggiunta nell’elenco anche la categoria delle «informazioni secondo l’articolo 29b LRD», ossia quella dei dati relativi alla nuova collaborazione prevista con gli organismi di vigilanza e gli OAD.
Art. 16 cpv. 1 lett. b e c
Nella versione vigente, l’articolo 16 capoverso 1 lettera b rimanda alle fattispecie penali degli articoli 260ter e 260quinquies CP. Non viene citato ad esempio l’articolo 305ter capoverso 1 CP, altrettanto rilevante in questa sede. Ora la completezza delle fattispecie penali interessate è assicurata dal fatto che non vengono più elencate singole fattispecie, ma si rimanda direttamente all’articolo 23 capoverso 4 LRD determinante. Questo rinvio normativo generale permette inoltre di integrare nella lettera b il contenuto della disposizione della lettera c vigente. In particolare gli atti preparatori di cui alla lettera c vigente sono coperti dall’articolo 23 capoverso 4 lettera b. Pertanto la lettera c può essere abrogata.
Art. 18 cpv. 1 lett. a n. 1
Sulla base dei recenti adeguamenti della LRD, oltre alle comunicazioni «classiche» degli intermediari finanziari, hanno acquisito maggiore importanza le altre informazioni su fatti rilevanti ai fini del riciclaggio di denaro (cfr. art. 11a LRD e il nuovo art. 9b LRD; si vedano i commenti più sopra all’art. 2 lett. a). Di questa circostanza si tiene conto integrando con «informazioni»