Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine
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Entrambi i criteri esaminati presentano inoltre il rischio di essere utilizzati per eludere facilmente la misura prevista.
Occorre indicare che il principio della libertà di associazione non viene in nessun modo toccato dall’articolo 61 capoverso 2 numero 3 nCC. Infatti, né l’adesione né l’attività vengono limitate da questa disposizione. Con l’introduzione dell’obbligo di iscrizione e di rappresentanza in Svizzera si è optato per un approccio poco invasivo. Alla luce delle suddette considerazioni e in vista dell’obiettivo perseguito dalla misura, ovvero assicurare la trasparenza nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, la misura sancita nel testo di legge e la rinuncia alla formulazione di un’eccezione sono giustificate e proporzionate. Attualmente non sono ancora emersi casi che, in virtù di un rischio ridotto, giustificherebbero l’introduzione di un’eccezione.
2.3. Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP)
Nella legge del 20 giugno 193320 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP) è stato stabilito, anche per ridurre al minimo il rischio di ricettazione, l’obbligo di registrazione o di autorizzazione per l’acquisto a titolo professionale di vecchi metalli preziosi. I dettagli sulla patente di acquirente nonché sugli obblighi di diligenza e di documentazione dovranno essere precisati nell’OCMP.
Si è inoltre deciso che d’ora in poi l’Ufficio centrale diventerà l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e assumerà una funzione di vigilanza in materia di riciclaggio di denaro sui saggiatori del commercio e sulle società del gruppo che commerciano metalli preziosi bancari. L’attività di vigilanza viene definita unitamente agli obblighi di diligenza nell’ambito di un’ordinanza emessa dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Il rilascio e la revoca dell’autorizzazione complementare di nuova introduzione per il commercio di metalli preziosi bancari dovranno essere disciplinati nell’OCMP.
La nuova OCMP disciplina dunque quanto segue.
• Introduzione di un meccanismo per il controllo dell’acquisto di vecchi metalli preziosi. Chi procede a tali acquisti a titolo professionale deve rispettare gli obblighi di diligenza e di documentazione per garantire la provenienza legale dei metalli preziosi acquistati. Inoltre è previsto un obbligo di registrazione per i soggetti iscritti nel registro di commercio e un obbligo di autorizzazione per coloro che non sono iscritti nel registro di commercio.
• L’Ufficio centrale dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) assumerà la funzione di autorità di vigilanza ai sensi della LRD per i saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano metalli preziosi bancari. Questa misura, inserita nell’articolo 42ter LCMP, risulta da una richiesta espressa dal settore interessato nell’ambito della consultazione e viene ora concretizzata a livello di ordinanza.
• Conformemente all’articolo 17 della legge federale del 19 giugno 199221 sulla protezione dei dati (LPD), il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione e dei profili della personalità richiede in linea di principio una base legale formale. Secondo l’articolo 110 capoverso 1 della legge del 18 marzo 200522 sulle dogane (LD) i dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, possono essere trattati, se ciò è necessario per l’esecuzione dei disposti che l’AFD deve applicare. In base all’articolo 110 capoverso 2 lettera g LD, i sistemi d’informazione possono essere gestiti segnatamente per svolgere e analizzare l’esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. L’OCMP concretizza ora i dati necessari per
20 RS 941.31.
21 RS 235.1
22 RS 631.0