Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine

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Commento ai singoli articoli

3.1. Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)

Art. 1 lett. a e abis

L’ORD precisa in una nuova sezione 3 del capitolo 2 gli obblighi degli intermediari finanziari in caso di sospetto di riciclaggio di denaro. A tale scopo, nel presente articolo viene aggiunta una nuova lettera abis. Nella lettera a viene inoltre specificato che si tratta dell’attività di intermediario finanziario esercitata a titolo professionale secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD.

Art. 2 cpv. 1 lett. a

La nuova sezione 3 del capitolo 2 è applicabile a tutti gli intermediari finanziari assoggettati alla LRD. Al capoverso 1 lettera a viene dunque inserito un riferimento agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 LRD.

Art. 11 e 12 cpv. 1 e 3

I riferimenti all’autorizzazione a esercitare l’attività a titolo professionale sono eliminati dalle disposizioni in esame. Dall’entrata in vigore della LIsFi, il 1° gennaio 2020, gli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD non hanno più la possibilità di chiedere alla FINMA l’autorizzazione a esercitare l’attività, poiché da tale data devono affiliarsi a un OAD. Anche nell’articolo 11 capoverso 1 si precisa che si tratta dell’attività di intermediario finanziario esercitata a titolo professionale secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD.

Da ultimo, negli articoli in questione sono state apportate modifiche prettamente formali soprattutto del testo francese.

Titolo dopo l’art. 12

Sezione 3 Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Nel capitolo 2 dell’ORD viene introdotta una nuova sezione 3. Contrariamente alle due sezioni che precedono, che concernono soltanto gli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD, questa nuova sezione riguarda tutti gli intermediari finanziari disciplinati dalla LRD e precisa gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo la sezione 2 del capitolo 2 della LRD (art. 9–11 LRD). Come menzionato nell’introduzione, si tratta perlopiù della ripresa delle pertinenti disposizioni contenute attualmente nelle ORD della FINMA, della CFCG e del DFGP, senza modifiche materiali, ad eccezione del nuovo termine di 40 giorni previsto nell’articolo 9b LRD.

Art. 12a Divieto di interrompere la relazione d’affari

Il capoverso 1 enuncia il principio per cui l’intermediario finanziario che effettua una comunicazione non può interrompere la relazione d’affari, sia che eserciti l’obbligo di comunicazione sia che eserciti il diritto di comunicazione. Questo capoverso riprende materialmente le disposizioni degli articoli 32 capoverso 3 ORD-FINMA, 19 capoverso 1 ORD-CFCG e 28 capoverso 1 ORD-DFGP. Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione, il testo della disposizione focalizza ora sull’esecuzione di una comunicazione e non più sull’adempimento delle condizioni relative al suo obbligo. Di fatto, è la comunicazione in sé che comporta il divieto di interrompere la relazione d’affari. Questo non avrà alcun influsso sulla prassi, dal momento che conformemente all’articolo 9 LRD l’intermediario finanziario deve informare senza indugio l’Ufficio di comunicazione se giunge alla conclusione che sono adempiute le condizioni relative all’obbligo di comunicazione. Va tuttavia tenuto conto del caso in cui le condizioni relative all’obbligo di comunicazione sono adempiute, ma, nonostante gli accertamenti di cui all’articolo 6 LRD, l’intermediario finanziario non ne è consapevole e di conseguenza non effettua la