Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 32 pagine
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segg.). In particolare, l’articolo 29a disciplina l’ottenimento dell’autorizzazione, mentre l’articolo 29e la sua revoca. In virtù del vigente articolo 4 lettera f, l’Ufficio centrale è già competente per il rilascio e il ritiro dell’autorizzazione di esercitare la professione ai saggiatori del commercio. Poiché la nuova autorizzazione complementare per i saggiatori del commercio integra l’autorizzazione di esercitare la professione, e la competenza è demandata anche in questo caso all’Ufficio centrale, nella lettera f viene aggiunto un rinvio agli articoli 29a e 29e.
Inoltre, con l’articolo 31a LCMP viene introdotta una patente di acquirente per l’acquisto a titolo professionale di materie da fondere, nel caso in cui l’acquirente non è iscritto nel registro svizzero di commercio. Anche per il rilascio e la revoca della patente di acquirente è competente l’Ufficio centrale, che è pure preposto alla registrazione delle persone già iscritte nel registro svizzero di commercio. Nell’articolo 4 viene pertanto inserita la nuova lettera o, che contiene un rinvio agli articoli 172a e 172c.
Art. 29, titolo marginale
2a. Autorizzazione di esercitare la professione
In seguito alle seguenti modifiche dell’ordinanza, la numerazione del titolo marginale viene integrata con la lettera a.
Art. 29a 2b. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari
La procedura per l’autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari secondo l’articolo 42bis LCMP è definita nell’articolo 29a segg. Essa si orienta alla prassi della FINMA, che fino alla fine del 2019 si applicava agli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS).
Il capoverso 1 stabilisce che l’autorizzazione deve essere richiesta all’Ufficio centrale mediante una domanda scritta. Per quanto concerne le società del gruppo, nel capoverso 2 si precisa che l’autorizzazione complementare rilasciata vale esclusivamente per i titolari di tale autorizzazione e non per le restanti società della società del gruppo. Per commerciare metalli preziosi bancari a titolo professionale ciascuna società del gruppo deve disporre di una propria autorizzazione complementare.
Art. 29b 2c. Documenti giustificativi
Nell’articolo 29b vengono precisati i documenti giustificativi da presentare insieme alla domanda in adempimento delle condizioni previste dall’articolo 42bis LCMP. Oltre ai documenti giustificativi indicati nell’articolo 42bis capoverso 2 LCMP, ai fini della verifica della garanzia di adempimento degli obblighi di cui al capitolo 2 LRD da parte dell’Ufficio centrale, occorre presentare anche una descrizione delle attività commerciali, della situazione finanziaria sotto forma di conto annuale verificato o comunque sulla scorta della contabilità (cfr. art. 957 segg. CO) ed eventualmente della struttura del gruppo. Occorre altresì fornire informazioni su qualsiasi procedura civile, penale, amministrativa, di vigilanza, di esecuzione o di fallimento pendente e/o conclusa in Svizzera o all’estero che può avere influsso sulla valutazione della buona reputazione e sulla garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD. Per verificare la garanzia l’Ufficio centrale può richiedere ulteriori prove, se necessario.
La garanzia di un’attività commerciale ineccepibile non deve poter essere compromessa neanche da soggetti che detengono partecipazioni qualificate, neppure se le persone incaricate dell’amministrazione e della direzione adempiono il proprio obbligo di garanzia. Sono soggetti che detengono partecipazioni qualificate le società o le persone fisiche che hanno una partecipazione diretta o indiretta ad almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure che possono influenzare altrimenti l’attività dei saggiatori del commercio in modo determinante.