Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 32 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

domanda di riduzione del prezzo al livello di quello dei medicamenti biosimilari. D’altro canto, l’adeguamento è necessario perché non si tiene più conto della scadenza della protezione del brevetto e dunque non si procede più a una verifica dopo la scadenza di quest’ultimo (abrogazione dell’art. 65e OAMal). La riduzione volontaria del prezzo è adesso effettuata dopo la prima ammissione di generici o medicamenti biosimilari.

Il capoverso 7 continua a consentire la prescrizione di medicamenti più costosi senza che la persona assicurata debba partecipare ai costi con un’aliquota percentuale maggiorata. Questa possibilità è tuttavia ora limitata ai medicamenti con principi attivi figuranti nell’elenco delle eccezioni alla sostituzione di cui all’articolo 71 capoverso 1 lettera i OAMal. I medicamenti con principi attivi inseriti nell’elenco non devono obbligatoriamente essere sostituiti.

Al capoverso 8 è ora precisato che i fornitori di prestazioni devono informare gli assicurati dell’esistenza di medicamenti più convenienti e della maggiore partecipazione ai costi all’acquisto di un preparato più costoso. Da alcune domande rivolte all’UFSP è emerso che gli assicurati in parte non sono informati a sufficienza sulle conseguenze in termini di costi della loro scelta. Questo disciplinamento è inoltre ora applicato anche al preparato di riferimento e al medicamento biosimilare, oltre che al preparato originale e al generico.

12. Paniere di Stati e margini dei grossisti

12.1 Articolo 65b capoverso 2 lettera a e articolo 65bquater OAMal

All’estero i medicamenti sono tutt’ora più convenienti che in Svizzera. Per continuare ad avvicinare i prezzi svizzeri a quelli praticati all’estero, si adegua il confronto con i prezzi praticati all’estero. Le modifiche apportate sono volte a frenare i costi, alcune pure ad aumentare la chiarezza e, in ultimo, la certezza del diritto.

Il capoverso 2 lettera a dell’articolo 65b sancisce che il prezzo praticato negli Stati di riferimento non è più determinato in base alla media aritmetica, bensì alla mediana dei prezzi praticati negli Stati di riferimento. Si presuppone che questa modifica porti a una riduzione dei costi, dato che prezzi molto elevati di singoli Stati di riferimento non avranno più alcun influsso sul confronto con i prezzi praticati all’estero.

L’articolo 65bquaterdisciplina il confronto con i prezzi praticati all’estero.

Il capoverso 1 corrisponde, in linea di principio, al capoverso 3 del vigente articolo 65b. Il concetto di «Grosshandelspreis» (prezzo all’ingrosso) è sostituito con «Publikumspreis», ossia «prezzo di vendita al pubblico» come qui già utilizzato nella versione italiana. L’espressione attuale nel tedesco è regolarmente fonte di incertezza e succede che dia adito al malinteso secondo cui debba esistere un commercio all’ingrosso per applicare le detrazioni. Senso e scopo della disposizione è chiarire che ogni forma di distribuzione – per esempio anche la distribuzione diretta dal titolare dell’omologazione al fornitore di prestazioni – causa costi, i quali non rientrano nel prezzo di fabbrica per la consegna e dunque nemmeno nel confronto con i prezzi praticati all’estero. Dove i prezzi di fabbrica per la consegna non sono pubblicamente accessibili, questi costi devono pertanto essere dapprima dedotti – approssimativamente tramite detrazioni medie – dal prezzo pubblicato, che si tratti del prezzo di costo per le farmacie o del prezzo di vendita al pubblico. Inoltre la disposizione rappresenta la norma di delega per l’applicazione di determinate detrazioni minime secondo l’OPre.

Il capoverso 2 corrisponde al capoverso 4 del vigente articolo 65b.

12.2 Articolo 71 capoverso 1 lettera b OAMal

La disposizione corrisponde al vigente capoverso 2. Considerato che il calcolo del prezzo nel confronto con i prezzi praticati all’estero è ora basato sulla mediana, questa disposizione è adeguata affinché non venga più pubblicato il prezzo di fabbrica per la consegna medio bensì il prezzo di fabbrica per la consegna determinato dalla mediana dei prezzi praticati in Stati di riferimento.