Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 32 pagine

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Per evitare che l’iter ordinario dell’ammissione nell’ES sia sostituito da valutazioni nel singolo caso e si aggiri così il controllo dell’economicità insito nell’ES, il capoverso 5 sancisce che 24 mesi dopo l’omologazione definitiva da parte di Swissmedic al prezzo rimunerato si applicano ancora una volta gli sconti di prezzo di cui al capoverso 1 non appena l’impiego avviene all’interno dell’informazione professionale approvata (p. es. a una categoria di beneficio A è applicato nuovamente uno sconto del 40 per cento all’importo rimunerato per 24 mesi).

17.11 Articolo 38e OPre

Il nuovo articolo 38e disciplina gli sconti di prezzo su un medicamento omologato da Swissmedic non ammesso nell’elenco delle specialità.

Il capoverso 1 lettera a sancisce che con una classificazione nella categoria di beneficio A, il prezzo deve essere scontato di almeno il 40 per cento rispetto ai prezzi praticati all’estero secondo l’articolo 65b capoverso 2 lettera a OAMal.

Il capoverso 1 lettera b sancisce che con una classificazione nella categoria di beneficio B, il prezzo deve essere scontato di almeno il 50 per cento rispetto ai prezzi praticati all’estero secondo l’articolo 65b capoverso 2 lettera a OAMal.

Il capoverso 1 lettera c sancisce che con una classificazione nella categoria di beneficio C, il prezzo deve essere scontato di almeno il 60 per cento rispetto ai prezzi praticati all’estero secondo l’articolo 65b capoverso 2 lettera a OAMal.

Il capoverso 2 sancisce che dagli sconti di prezzo sono esclusi i generici e i medicamenti biosimilari che, dopo gli sconti secondo il capoverso 1, presentano prezzi più bassi rispetto ai prezzi massimi del preparato di riferimento corrispondente.

Per evitare che l’iter ordinario dell’ammissione nell’ES sia sostituito da valutazioni nel singolo caso e si aggiri così il controllo dell’economicità insito nell’ES, il capoverso 3 sancisce che 24 mesi dopo l’omologazione definitiva da parte di Swissmedic per l’impiego all’interno dell’informazione professionale approvata al prezzo rimunerato si applicano ancora una volta gli sconti di prezzo di cui al capoverso 1 (p. es. a una categoria di beneficio A è applicato nuovamente uno sconto del 40 per cento all’importo rimunerato per 24 mesi).

18. Abolizione della pubblicazione nel Bollettino dell’UFSP

18.1 Articolo 72 OAMal

Attualmente, le modifiche di cui all’articolo 72 (lett. a–e) sono pubblicate nel Bollettino dell’UFSP, che esce ogni settimana in forma stampata ed elettronica. Una volta al mese, riporta le modifiche dell’ES. Tale pubblicazione comporta un grande onere amministrativo e un ritardo delle informazioni (di norma 2–3 settimane dopo l’entrata in vigore delle modifiche). Tutte le pubblicazioni concernenti le modifiche citate avvengono ora in linea di principio soltanto in forma elettronica sulle pagine Internet riguardanti l’ES. Le basi legali per procedere in questo modo sono già date: per l’ES all’articolo 71 capoverso 12 OAMal, per l’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) all’articolo 20a capoverso 3 OPre, per l’elenco delle analisi (EA) all’articolo 28 capoverso 2 OPre e per l’elenco dei medicamenti con tariffa (EMT) all’articolo 29 capoverso 2 OPre.

L’ES elettronico (www.elencodellespecialita.ch) è aggiornato al 1° di ogni mese, momento in cui le modifiche entrano in vigore (eccezion fatta per le radiazioni dall’ES, che di norma hanno effetto decorsi tre mesi dalla pubblicazione). Poiché l’ES elettronico è più aggiornato, l’UFSP parte dal presupposto che i fornitori di prestazioni lo consultino già oggi di preferenza rispetto al Bollettino. Il sistema del Bollettino è obsoleto e non corrisponde più agli standard odierni in termini di digitalizzazione, efficienza e processi snelli. È dunque appropriato rinunciare a una pubblicazione nel Bollettino dell’UFSP e comunicare le modifiche degli elenchi (ES, EMAp, EA, EMT) soltanto in forma elettronica sui corrispondenti siti Internet. Eventuali commenti alle modifiche potrebbero al bisogno essere pubblicati anche nel Bollettino dell’UFSP.

L’articolo 72 OAMal è pertanto abrogato.