Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 32 pagine
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17.4 Articolo 71c OAMal
L’articolo 71c disciplina l‘assunzione dei costi di un medicamento importato non omologato dall’Istituto.
Il primo periodo del capoverso 1 rimane invariato.
Secondo il capoverso 1, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l’uso, non omologato in Svizzera da Swissmedic, se almeno una delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a–d sono adempiute (lett. a), il medicamento in questione può essere importato secondo la LATer (lett. b) e il medicamento è omologato per la corrispondente indicazione da uno Stato con un sistema di omologazione riconosciuto come equivalente da Swissmedic (lett. c).
In caso di difficoltà di fornitura di medicamenti iscritti nell’ES, il nuovo capoverso 2 rende possibile la rimunerazione di medicamenti importati identici, anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettere a, b, c o d. Le disposizioni dell’ordinanza sono così allineate alla prassi attuale degli assicuratori-malattie e l’onere amministrativo per questi casi è ridotto al minimo.
Il capoverso 3 disciplina l’ammontare della rimunerazione e corrisponde al capoverso 2 vigente. Finora, i medicamenti importati dall’estero perché non disponibili in Svizzera, e quindi non distribuiti da un titolare di omologazione con sede in Svizzera, dovevano essere rimunerati al prezzo di importazione nel quadro della rimunerazione nel singolo caso secondo l’articolo 71c capoverso 2. Ora, se il titolare dell’omologazione che distribuisce all’estero il medicamento importato ha una sede anche in Svizzera, il prezzo deve essere concordato, perché è senz’altro possibile ottenere uno sconto dal titolare dell’omologazione. Per questa ragione l’assicuratore può esigere dal fornitore di prestazioni che importi il medicamento dal Paese nel quale il prezzo è più basso.
17.5 Articolo 71d capoversi 2 e 4 OAMal
L’articolo 71d contiene le disposizioni comuni di cui agli articoli 71a segg.
L’articolo 71d capoverso 2 vigente prescrive che i costi assunti devono essere proporzionati al beneficio terapeutico. Questa disposizione è abrogata perché gli articoli precedenti fissano regole precise per la determinazione del prezzo che rendono il citato capoverso ridondante.
Il contenuto del capoverso 4 rimane invariato; cambia solo il rimando, modificato dall’articolo 67 capoverso 1quaterall’articolo 67 capoverso 4 OAMal.
17.6 Articolo 38a capoverso 9 OPre
Le disposizioni sull’aliquota percentuale differenziata per medicamenti figuranti nell’ES devono essere applicabili per analogia anche alla rimunerazione nel singolo caso. Se il medicamento iscritto nell’ES e fatturato con un’aliquota percentuale maggiorata è consegnato nel quadro di una rimunerazione nel singolo caso, nonostante sarebbe stato possibile consegnare anche il medicamento più conveniente con la medesima composizione di principi attivi, la persona assicurata deve partecipare ai costi con un’aliquota percentuale maggiorata. A questo scopo, all’articolo 38a è aggiunto il nuovo capoverso 9, il quale sancisce che ai medicamenti rimunerati secondo le disposizioni di cui all’articolo 71a OAMal si applicano anche le disposizioni sull’aliquota percentuale dei medicamenti.
17.7 Nuovo articolo di partizione: Sezione 5, Rimunerazione di medicamenti nel singolo caso
La rimunerazione di medicamenti nel singolo caso è disciplinata nella nuova sezione 4a dell’OPre. Siccome sono create disposizioni comuni per i svariati casi di applicazione della rimunerazione di medicamenti nel singolo caso, queste sono presentate in modo sistematico in una sezione separata.
17.8 Articolo 38b OPre
Gli articoli 38b e 38c concretizzano il grande beneficio terapeutico. L’articolo 38b ha per oggetto la valutazione generale del beneficio.