Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 32 pagine
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12.3 Articolo 34abis capoversi 1 e 2 OPre
La disposizione è modificata sostituendo nel paniere di Stati la Finlandia con la Norvegia (cpv. 1), Paese con un potere d’acquisto equivalente a quello svizzero. L’inserimento della Norvegia comporta una diversificazione del paniere, perché così vengono indirettamente considerati anche Stati come il Canada e l’Australia. Con la Norvegia viene inoltre ammessa un’altra moneta, ciò che dovrebbe ridurre la dipendenza dall’euro. La Finlandia è stata stralciata dal paniere perché spesso presenta prezzi nettamente più alti degli altri Stati di riferimento, il che incide in particolare durante la valutazione dell’ammissione nell’ES. In Finlandia, oltretutto, i prezzi non sono spesso accessibili al pubblico e l’UFSP deve fidarsi dei prezzi confermati, con la sua firma, dal titolare dell’omologazione, una circostanza che potrebbe essere una concausa dei prezzi così alti del Paese scandinavo.
La disposizione è inoltre integrata con la possibilità di procedere al confronto anche con altri Stati con un potere d’acquisto equivalente a quello della Svizzera. Questo adeguamento è effettuato pensando soprattutto alla Norvegia quale neo aggiunto Stato di riferimento, che sebbene non costituisca un polo farmaceutico ha, come detto, un potere d’acquisto equivalente a quello della Svizzera.
«Prezzo all’ingrosso» è sostituito da «prezzo di vendita al pubblico» (cfr. al proposito anche il punto II.12.1 «articolo 65b capoverso 2 lettera a e articolo 65bquaterOAMal»).
Il capoverso 2 è integrato con il periodo secondo cui per il confronto con i prezzi praticati all’estero non sono presi in considerazione i medicamenti importati parallelamente: con quest’espressione si intendono i medicamenti che nello Stato di riferimento sono distribuiti dal titolare di un’omologazione, da un licenziatario o da un grossista specializzato non tanto nella produzione o nella distribuzione di preparati originali quanto nell’importazione e nella distribuzione di medicamenti. Prendendo in considerazione i medicamenti importati parallelamente, si terrebbe (indirettamente) conto anche dei prezzi di ulteriori Stati che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1, cosa che non si vuole fare.
12.4 Articolo 34b rubrica e capoversi 1 e 2 OPre
«Margini dei grossisti» è sostituito con «detrazioni» per la stessa ragione per cui è sostituita l’espressione «prezzo all’ingrosso» (cfr. il punto II.12.1 «articolo 65b capoverso 2 lettera a e articolo 65bquater OAMal»): l’applicazione di una detrazione al prezzo di costo per le farmacie o al prezzo di vendita al pubblico non presuppone l’esistenza di un commercio all’ingrosso.
Il contenuto della frase introduttiva del capoverso 1 rimane invariato; cambia solo il rimando, modificato dall’articolo 65b capoverso 3 all’articolo 65bquatercapoverso 1 OAMal.
Il capoverso 1 disciplina le detrazioni medie. La Gesundheit Österreich GmbH è stata nuovamente incaricata di determinare le detrazioni medie degli Stati di riferimento che non dispongono di prezzi di fabbrica per la consegna pubblicamente accessibili (Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia e Norvegia). L’ultima volta quest’operazione è stata effettuata nel 2014 per le modifiche del 29 aprile 2015 dell’OAMal e dell’OPre. Dalle ricerche attuali è emerso che per gli Stati di riferimento Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Svezia non occorre adeguare le detrazioni medie.
La possibilità offerta dall’articolo 34b capoverso 3 OPre di dedurre il margine effettivo (se dimostrabile) ha spesso condotto a tentativi di far valere detrazioni molto basse o nessuna detrazione. Con la revisione del 1° maggio 2017 delle istruzioni concernenti l’ES sono stati introdotti margini minimi che possono essere dedotti se i costi di distribuzione effettivi divergono dai margini previsti all’articolo 34b OPre ma non possono essere dimostrati con precisione dai titolari esteri dell’omologazione. In questi casi, il titolare estero dell’omologazione deve dimostrare che non sono applicate le detrazioni medie ordinarie secondo l’OPre. I margini minimi sono considerevolmente inferiori ai margini medi di cui all’OPre. Nelle istruzioni è stato inoltre stabilito che non è accettata una mancata detrazione, considerato che qualsiasi tipo di distribuzione di medicamenti genera costi. Con i margini minimi relativamente bassi accettati dalle associazioni farmaceutiche si auspicava una migliore accettazione delle detrazioni. L’esperienza ha tuttavia mostrato che si è continuato a far valere detrazioni molto basse o nessuna detrazione, ciò che ha comportato un aumento del prezzo di fabbrica per la consegna di alcuni Stati considerati per il confronto con i prezzi praticati all’estero. Con l’adeguamento della presente disposizione, i margini minimi oggi fissati nelle istruzioni concernenti l’ES (punto C.3.2) sono portati a livello di OPre, aumentandone la legittimazione. I margini minimi costituiscono la detrazione minima da effettuare in ogni caso. Il