Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 37 pagine

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Ipoteca legale Rinvio alle disposizioni Elementi dell’ipoteca

sull’ipoteca legale degli legale a garanzia del

artigiani e imprenditori canone del diritto di superficie Diritto di ritenzione Non praticabile Abrogato

Riparazione di difetti Nessun disciplinamento Approvazione da parte relativi alle parti comuni della comunione

Verbale dell’assemblea Nessun disciplinamento, Effetto costitutivo per le

ma effetto costitutivo decisioni

fondato sulla

giurisprudenza del TF

Voti nulli e astensioni Incertezze a causa di Disciplinamento nel

lacune nel diritto diritto della proprietà per dell’associazione piani

Sanzioni Solo esclusione dalla Anche esclusione dal

comunione diritto di voto

1.4 Altre questioni esaminate

Oltre a quelle poc’anzi menzionate, in cui sono state proposte modifiche del testo di legge, sono state esaminate anche le questioni esposte in seguito, in cui però si è rinunciato a intervenire a livello legislativo.

1.4.1 Interessi particolari in caso di lavori di costruzione

Gli articoli 647c-647e CC non sono di per sé previsti per i lavori di costruzione eseguiti nell’interesse particolare di singoli comproprietari. L’articolo 712h capoverso 3 CC, secondo cui nella ripartizione delle spese per lavori di costruzione riguardanti parti comuni occorre tenere conto in che misura tali parti comuni servono ai singoli comproprietari. Nella pratica l’applicazione flessibile di questo principio permette di trovare, nel quadro dell’autonomia privata, soluzioni che corrispondono al meglio alle diverse comunioni di comproprietari. Non appare pertanto necessario modificare la legge in questo ambito.

1.4.2 Disposizioni speciali per le comunioni di due persone

È stata esaminata l’opportunità di introdurre per le comunioni di due persone un diritto di adire il giudice in caso di situazioni di stallo. Queste comunioni sono particolari in quanto tutte le decisioni richiedono l’unanimità e quindi un singolo membro può bloccare la comunione. Se la divergenza d’opinione ha motivi validi, si può pretendere dalla comunione che trovi autonomamente un compromesso. I giudici non dovrebbero doversi occupare di ogni singola decisione di una comunione di comproprietari. La situazione è già parzialmente mitigata dal fatto che il diritto vigente prevede la possibilità di adire il giudice in caso di blocco di atti d’amministrazione necessari (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC). Il problema di trovare una maggioranza che può insorgere in seno a una comunione di due persone dovrebbe essere evidente per tutti e va