Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 37 pagine

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Il capoverso 2 si applica se il compimento dell’edificio non è notificato in modo valido entro il termine impartito (cpv. 1). In tal caso l’ufficio del registro fondiario incarica a spese dei comproprietari il servizio competente per la misurazione ufficiale secondo gli articoli 29 e seguenti della legge del 5 ottobre 200732 sulla

33 geoinformazione (LGeo) e l’articolo 42 dell’ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) di verificare se l’edificio è stato portato a compimento conformemente al piano di ripartizione iniziale. Se necessario, tale servizio rettifica il piano di ripartizione iniziale. L’ufficio del registro fondiario trasmette ai comproprietari il piano di ripartizione rettificato. Secondo l’articolo 712ebiscapoverso 4 AP-CC, ogni comproprietario può adire il giudice per contestare il piano di ripartizione rettificato (cfr. i commenti all’art. 712ebisAP-CC).

Il capoverso 3 precisa che quando ha ricevuto la conferma del compimento dell’edificio e se del caso il piano di ripartizione rettificato, l’ufficio del registro fondiario cancella d’ufficio la menzione secondo cui la proprietà per piani è stata costituita prima della costruzione dell’edificio.

Art. 712equinquies

L’articolo 712equinquiesAP-CC disciplina da un lato la verifica da parte dell’ufficio del registro fondiario che le parti dell’edificio assoggettate al diritto esclusivo siano conformi alle disposizioni legali e dall’altro le misure da prendere in caso di non rispetto di tali disposizioni. Il non compimento dell’edificio (cfr. i commenti all’art. 712etercpv. 2 AP-CC) può essere totale se concerne l’intero edificio o parziale se concerne soltanto determinate parti assoggettate al diritto esclusivo34. Può in particolare essere dovuto al fallimento del promotore immobiliare, a un’impossibilità materiale (p. es. slittamento del terreno) o a un’impossibilità giuridica.

L’ufficio del registro fondiario deve verificare conformemente al capoverso 1 se le disposizioni legali della proprietà per piani sono rispettate. Al fine d’informare l’ufficio del registro fondiario sulla situazione reale, ogni comproprietario o un terzo (p. es. un eventuale compratore o un creditore) può comunicare all’ufficio che i locali assoggettati al diritto esclusivo non sono né appartamenti né locali per il commercio o altro scopo costituenti un tutto e aventi un proprio accesso. L’ufficio del registro fondiario può effettuare il medesimo accertamento mediante il mandato conferito al servizio competente per la misurazione ufficiale in virtù dell’art. 712equater capoverso 2. Se necessario può esigere che i comproprietari producano una conferma ufficiale secondo l’articolo 68 capoverso 2 ORF.

Secondo il capoverso 2, se constata che le prescrizioni legali non sono rispettate, l’ufficio del registro fondiario invita i comproprietari a rimediarvi e impartisce loro un termine. Se i comproprietari non ottemperano ai loro obblighi entro il termine impartito, trasmette l’affare a un giudice che adotta le misure necessarie.

Se le parti oggetto del diritto esclusivo non sono conformi ai requisiti legali dell’articolo 712b capoverso 1 CC, i comproprietari devono convenire la ripresa dei

32RS 510.62

33 RS 211.432.2.

34 Per un caso concreto cfr. sentenza del TF 5A_726/2021 del 15 giu. 2022.