Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 37 pagine
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può comunque essere contestata davanti al giudice in virtù dell’articolo 75 CC, applicabile in base al rinvio dell’articolo 712m capoverso 2 CC.
L’esclusione temporanea dal diritto di voto ha la funzione di un monito e mira ad aumentare la pressione esercitata sul comproprietario refrattario affinché cooperi. Questa misura non deve tuttavia poter essere presa un numero illimitato di volte, in particolare per evitare potenziali abusi, che non possono essere esclusi totalmente nel caso di piccole comunioni. Se l’esclusione temporanea dal diritto di voto è stata adottata a tre riprese senza che la situazione migliori, ci si può attendere che gli altri comproprietari avviino una procedura d’esclusione del comproprietario non cooperativo.
Art. 712q cpv. 2
Nel testo tedesco, l’intero capoverso è riformulato con un linguaggio inclusivo di genere. Questa modifica non esplica alcun effetto giuridico.
Art. 712t cpv. 2
Nel testo tedesco, l’espressione «vom Gegner» è sostituita con le forme inclusive di genere «von der Gegnerin oder vom Gegner».
Art. 712u
Il diritto in vigore permette l’esclusione dalla comunione in virtù dell’articolo 649b capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 712g capoverso 1 CC65. In considerazione dell’ampia portata delle sue ripercussioni, è ragionevole prevedere l’obbligo di rispettare le severe condizioni materiali e formali di cui all’articolo 649b capoverso 1 CC66.
A fini di chiarezza il capoverso 1 contiene un riferimento diretto al diritto sulla comproprietà. Per ragioni di sistematica della legislazione sulla proprietà per piani, il tema dell’esclusione va trattato in un nuovo articolo a fine capo. Si può però rinunciare a ripetere le condizioni per l’esclusione.
Secondo il diritto della comproprietà, un comproprietario può essere escluso dalla comunione per sentenza del giudice soltanto se il contegno suo ovvero delle persone cui ha ceduto l’uso della cosa o delle quali è responsabile, violi così gravemente gli obblighi verso tutti gli altri comproprietari o taluni di essi, da non potersi ragionevolmente pretendere che continuino la comunione (art 649b cpv. 1 CC). La maggioranza richiesta (art. 649b cpv. 2 CC) e la sentenza del giudice (art. 649b cpv. 3 CC) sono parimenti rette dal diritto della comproprietà.
Per comproprietari inadempienti, l’applicazione delle regole dell’articolo 712i CC e dell’articolo 712i AP-CC sull’ipoteca legale a garanzia dei contributi e degli strumenti del diritto sulla esecuzione e sul fallimento continua a sembrare più appropriata e
65 DTF 113 II 15, consid. 3.
66 WERMELINGER in ZK, art. 712a CC, n. 206 segg.