Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 37 pagine
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all’assemblea è ragionevolmente esigibile20. Queste considerazioni sono tuttora valide e pertanto si rinuncia a modificare le disposizioni sul quorum.
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2.1 Codice civile
Sostituzione di termini
Nel quadro della presente revisione, l’intero capo terzo del titolo diciannovesimo del Codice civile nella versione tedesca viene riformulato con un linguaggio inclusivo di genere. Questi adeguamenti non hanno alcun influsso sui contenuti del testo di legge e non modificano quindi i diritti e gli obblighi dei comproprietari.
Art. 712a cpv. 1
Nel testo tedesco il termine «Miteigentümer» è sostituito con la forma inclusiva di genere «Miteigentümerin oder Miteigentümer».
Art. 712b cpv. 1, 3 e 4
La complessa formulazione del capoverso 1, secondo cui possono essere oggetto del diritto esclusivo «piani o porzioni di piano» è sostituita con l’espressione più esatta di «parti dell’edificio». Inoltre, la delimitazione delle diverse parti è già oggetto del presente capoverso.
La presunzione legale che figura nel vigente capoverso 3 non convince21. Il capoverso 4 stabilisce che le parti dell’edificio non assoggettate al diritto esclusivo sono presunte parti comuni. Come nel diritto vigente, questa presunzione è relativa, ad esempio se si dimostra che, una determinata parte dell’edificio non è deliberatamente stata dichiarata comune o che la comunione di comproprietari la considera parte di un’unità assoggettata al diritto esclusivo.
Art. 712bbis
Questo nuovo articolo disciplina i diritti d’uso preclusivo22 su determinate parti comuni dell’edificio. Nel diritto in materia di proprietà per piani vanno disciplinati unicamente i diritti d’uso preclusivo fondati sull’atto costitutivo, sul regolamento o su una decisione della comunione. Tali diritti riflettono le relazioni interne della comunione e presentano parallelismi con le servitù prediali. Collegandoli con i diritti esclusivi s’intende chiarire nella legge che soltanto membri della comunione di
20 Cfr. MEIER-HAYOZ/REY in BK, art. 712p CC, n. 6.
21 Cfr. n. 1.2.2.
22 Anche detti «diritti d’uso riservato», in tedesco «ausschliesslichen Nutzungsrechte», «Sondernutzungsrechte» o «besondere Nutzungsrechte», in francese «droits d’usage particulier» o «droits d’usage privatif».