Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 37 pagine

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«part», mentre le versioni tedesca e italiana contengono le nozioni di «Wertquoten» e «quote». Il contenuto dell’articolo 712e capoverso 2 CC mostra che in realtà il termine corretto è «quote-part», per cui è giustificato modificare la versione francese.

Art. 712ebis

L’articolo 712ebisAP-CC disciplina i requisiti relativi al piano di ripartizione, non trattato nel CC vigente23. Il capoverso 1 introduce un nuovo requisito per la costituzione di una proprietà per piani: all’atto costitutivo deve essere allegato un piano di ripartizione. Esso deve essere allestito dal proprietario o dai comproprietari che costituiscono la proprietà per piani e, dal punto di vista temporale, depositato presso l’ufficio del registro fondiario insieme all’atto costitutivo.

Secondo il capoverso 2, il piano di ripartizione è la rappresentazione geometrica della delimitazione delle diverse parti dell’edificio oggetto dei diritti esclusivi nonché delle parti comuni. I suoi effetti e la sua natura giuridica rimangono invariati. Il piano di ripartizione costituisce dunque sempre uno strumento complementare atto ad aiutare a interpretare l’atto costitutivo e non contribuisce alla fede pubblica del registro fondiario. Conformemente all’autonomia privata, i comproprietari possono scegliere liberamente la forma che intendono dare al piano (p. es. pianta d’architetto o pianta stabilita dal servizio competente per la misurazione ufficiale), ad eccezione del caso particolare previsto all’articolo 712equatercapoverso 2 AP-CC.

Il capoverso 3 prevede l’obbligo di rettificare il piano di ripartizione se la delimitazione delle diverse parti dell’edificio è modificata e di depositarlo presso l’ufficio del registro fondiario. Concerne unicamente le proprietà per piani per le quali un piano di ripartizione è già stato allestito e depositato presso il registro fondiario.

Secondo il capoverso 4, ogni comproprietario può chiedere al giudice la rettifica del piano di ripartizione se quest’ultimo è stato allestito in modo inesatto o è divenuto inesatto in seguito alla modifica della delimitazione delle diverse parti dell’edificio. Si applica la procedura ordinaria (art. 220 segg. del Codice di procedura civile24; CPC) se il valore litigioso (art. 91 segg. CPC) supera i 30 000 franchi (art. 219 e 243 cpv. 1 CPC a contrario) e la procedura semplificata se il valore litigioso è inferiore o uguale a 30 000 franchi (art. 243 cpv. 1 CPC). Se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara, il richiedente può optare per la tutela giurisdizionale del caso manifesto (art. 257 CPC) nel cui caso è applicabile la procedura sommaria (art. 248 segg. CPC). Ogni comproprietario può adire la giustizia. L’azione è diretta contro i comproprietari interessati dalla rettifica richiesta del piano di ripartizione. La comunione non ha legittimazione passiva. L’azione è imprescrittibile. Fatto salvo un abuso di diritto, ogni comproprietario può intentarla a condizione che siano soddisfatte tutte le pertinenti condizioni. La sentenza ha effetto costitutivo. L’iscrizione nel registro di commercio ha un effetto puramente dichiarativo.

23 Cfr. n. 1.2.4.

24 RS 272