Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 37 pagine

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momento della sua iscrizione. Spetta alla comunione dei comproprietari determinare l’importo dei contributi. L’ipoteca legale non è possibile se la comunione non ha determinato l’importo al momento della notificazione dell’iscrizione. L’importo garantito non può tuttavia superare quello dovuto per tre anni. Nel registro fondiario è iscritto un importo massimo fino al quale la quota garantisce tutti i contributi passati, attuali o futuri.

Conformemente al capoverso 2bis, se la quota è oggetto di una realizzazione forzata l’ipoteca è mantenuta. In tal modo, in caso di realizzazione forzata dell’immobile non è necessario chiedere nuovamente la costituzione di un’ipoteca legale e quella esistente non perde il suo grado.

Art. 712k

Il diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano nei locali di un comproprietario è rimasto lettera morta54. Da un canto, il suo punto debole risiede nel fatto di non offrire garanzie sufficienti: la comunione non può infatti semplicemente partire dall’idea che gli oggetti assoggettati al diritto di ritenzione abbiano un valore tale da giustificare i costi di un inventario. D’altro canto, questo diritto di ritenzione è di natura tale da ostacolare un risanamento, costituisce un privilegio sconcertante rispetto agli altri creditori e non è granché utile come strumento di garanzia primaria. Considerato quanto precede è opportuno abrogarlo.

Art. 712lbis

In virtù delle disposizioni sul contratto d’appalto, il committente dispone di diversi diritti di garanzia nel caso l’opera sia difettosa: si tratta, a seconda della situazione, del diritto di chiedere, se vi è colpa dell’appaltatore, il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 1–3 CO), di ricusare l’opera (368 cpv. 1 CO), di obbligare l’appaltatore a riparare l’opera a sue spese o diminuire la mercede in proporzione del minor valore dell’opera (art. 368 cpv. 2 e 3 CO). Chi compra un immobile con un contratto unico riguardante un terreno con un edificio non ancora costruito o non ancora compiuto dispone parimenti di questi diritti di garanzia per l’edificio, incluse le parti già costruite al momento della conclusione del contratto, ma non per il terreno55. Se l’acquisto concerne un edificio compiuto, il compratore dispone unicamente dei diritti di garanzia previsti dal contratto di vendita (art. 205 CO), ossia del diritto di chiedere la risoluzione della vendita o la riduzione del prezzo, ma non la riparazione dell’opera. Nel progetto di modifica del Codice delle obbligazioni concernente i difetti di costruzione sottoposto alle Camere federali56, è previsto che il compratore disponga di un tale diritto alla riparazione se compra il fondo nel quadro di una vendita comprendente una costruzione ancora da realizzare o realizzata meno di un anno prima della vendita.

54 Cfr. n. 1.2.8.

55 DTF 118 II 142.

56 Messaggio del Consiglio federale del 19 ott. 2022 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione), FF 2022 2743, e Progetto FF 2022 2744.