Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 37 pagine
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comproprietari possono essere titolari di tali diritti d’uso preclusivi e che viene quindi esclusa la cessione a terzi. Continua a sussistere invece la possibilità di convenire con terzi diritti d’uso sotto forma di servitù o di cedere loro l’uso mediante un contratto. Simili diritti d’uso preclusivo stabiliti contrattualmente non vanno disciplinati negli articoli 712a e seguenti CC e continuano a poter essere ceduti.
La questione se un diritto d’uso preclusivo implichi l’autorizzazione di effettuare lavori di costruzione nei locali in questione non deve essere regolata dal legislatore ma piuttosto dalle parti che hanno convenuto il diritto d’uso preclusivo, nell’atto costitutivo, nel regolamento o per decisione. Soltanto in tal modo è possibile garantire la flessibilità del diritto d’uso preclusivo fino a una fattuale equiparazione con il diritto esclusivo, così da soddisfare al meglio le esigenze pratiche dei singoli comproprietari e rispettare il principio della libertà contrattuale. Se i lavori di costruzione non sono oggetto di un disciplinamento esplicito, occorre partire dall’idea che la comunione dichiara implicitamente applicabili le regole della comproprietà e che il margine di manovra dei titolari del diritto si riduce a un minimo. L’assunzione dei costi di lavori di costruzione su parti comuni assoggettate a un diritto d’uso preclusivo va pure regolamentata nel singolo caso dalle parti. Altrimenti si applica l’usuale ripartizione delle spese di cui all’articolo 712h capoverso 3 CC.
Come il vigente articolo 712g capoverso 4 CC, il capoverso 2 dispone che i diritti d’uso preclusivo possano essere concessi, modificati, trasmessi o revocati unicamente a doppia maggioranza e con il consenso dei titolari di tali diritti. La comunione di comproprietari può determinare all’unanimità un’altra esigenza di maggioranza nell’atto costitutivo, nel regolamento o per decisione. Può essere prevista una semplificazione per quanto riguarda lo scambio reciproco di due diritti d’uso simili, ad esempio su posteggi. Rinunciare al consenso dei titolari è tuttavia escluso. Infine va considerato che l’atto costitutivo può essere modificato unicamente all’unanimità, e possono quindi essere modificati soltanto all’unanimità anche i diritti d’uso preclusivo stabiliti nell’atto costitutivo medesimo.
Art. 712c cpv. 1
Nel testo tedesco l’espressione «jedem Dritten, der einen Anteil erwirbt» è sostituita con le forme inclusive di genere «Dritte, die einen Anteil erwerben».
Art. 712d
Nel testo tedesco i termini «des Eigentümers» e «des Inhabers» sono sostituiti con con le forme inclusive di genere «der Eigentümerin oder des Eigentümers» e «der Inhaberin oder des Inhabers». L’ortografia del termine «selbstständig» è stata adeguata alle nuove regole.
Art. 712e
L’articolo 712e AP-CC concerne la descrizione delle parti dell’edificio e le quote. La nuova formulazione del capoverso 1 precisa le indicazioni che deve contenere l’atto costitutivo. Il capoverso 2 della versione francese contiene attualmente la nozione di