Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 37 pagine
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conformità dell’edificio giunto a compimento con la legge e i piani29. Infine, se del caso dovrà essere prodotto anche l’atto costitutivo rettificato nella forma prescritta dalla legge30.
Il capoverso 3 disciplina la notificazione del compimento dell’edificio all’ufficio del registro fondiario. La notificazione permette di cancellare la menzione «Costituzione della proprietà per piani prima del compimento dell’edificio», rendendo così il contenuto del registro fondiario conforme alla realtà. Infatti, il suo contenuto riveste una forza probatoria privilegiata ed è presunto esatto (art. 9 e 937 CC). Nella prassi attuale, tali notificazioni sono rare. L’obbligo di notificazione è sancito unicamente all’articolo 69 capoverso 3 ORF. Poiché il capoverso 2 esige che il piano di ripartizione sia approvato da tutti i comproprietari, la competenza per la sua notificazione al registro fondiario non è stata precisata. Per interpretazione analogica dell’articolo 48 ORF, il compimento dell’edificio deve essere notificato al registro fondiario in forma scritta.
Il compimento dell’edificio e se del caso il piano di ripartizione rettificato devono essere notificati all’ufficio del registro fondiario entro un termine di quattro mesi a decorrere dal compimento. Un termine più breve non è opportuno31, in quanto la procedura d’ufficio di cui all’articolo 712equaterAP-CC rischierebbe di attivarsi troppo sovente a causa della mancanza di tempo per la notificazione. Un termine più lungo sarebbe parimenti inopportuno in quanto i contenuti del registro fondiario devono essere aggiornati il più rapidamente possibile. L’ufficio del registro fondiario cancella poi d’ufficio la menzione secondo cui la proprietà per piani è stata costituita prima della costruzione dell’edificio.
Art. 712equater
L’articolo 712equaterAP-CC disciplina la procedura che l’ufficio del registro fondiario deve seguire d’ufficio se il compimento dell’edificio e se del caso il deposito del piano di ripartizione rettificato non sono notificati nel termine di quattro mesi previsto dall’articolo 712etercapoverso 3 AP-CC.
Secondo il capoverso 1, se vi sono indizi secondo cui i lavori sono conclusi o il piano di ripartizione avrebbe dovuto essere rettificato, l’ufficio del registro fondiario impartisce ai comproprietari un termine adeguato per notificare in modo valido il compimento dell’edificio. Può costituire un indizio la dichiarazione di un comproprietario o di un terzo (p. es. un eventuale compratore o un creditore) secondo cui l’edificio è compiuto o il piano di ripartizione deve essere rettificato. Per contro, l’accertamento del contrario, ossia il non compimento dell’edificio, risulta in particolare da una pertinente dichiarazione dell’insieme dei comproprietari.
29 La sentenza del TF 5A_726/2021 del 15 giu. 2022 lo dimostra bene: nel 1966, una proprietà per piani di dodici unità è costituita sul fondo di base prima della costruzione dell’edificio. In seguito viene effettivamente costruito soltanto un edificio con sei unità di proprietà per piani. La non conformità del registro fondiario con la realtà si manifesta soltanto in occasione di una controversia risolta dal TF nel 2021.
30 DTF 118 II 291, consid.3a
31 Il termine per notificare all’ufficio del registro fondiario il compimento dell’edificio è fissato a tre mesi dal termine della costruzione all’art. 69 cpv. 3 ORF.