Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 37 pagine
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dovrebbero ricorrere all’azione di contestazione della decisione ai sensi dell’articolo 712m capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 75 CC. Se i comproprietari non propongono l’azione entro il termine di un mese di cui all’articolo 75 CC, il verbale è considerato approvato e la pertinente decisione esplica i suoi effetti.
Va da sé che l’obbligo di messa a verbale si applica sia alle assemblee ordinarie che a quelle universali riconosciute nella prassi. Il capoverso 2 disciplina inoltre come finora l’obbligo di custodia del verbale.
Art. 712o
Nel testo tedesco i termini «einen Vertreter» e «der Eigentümer und der Nutzniesser» sono sostituiti con le forme inclusive di genere «eine Vertreterin oder einen Vertreter» e «die Eigentümerin oder der Eigentümer und die Nutzniesserin oder der Nutzniesser».
Il capoverso 3 mira a porre fine all’attuale incertezza giuridica in merito alla considerazione delle astensioni e dei voti nulli nel calcolo della maggioranza per le decisioni prese dall’assemblea dei comproprietari quando il regolamento per l’uso e l’amministrazione non prevedono alcuna disposizione specifica59. Secondo il nuovo disciplinamento, salvo disposizione contraria del regolamento, il calcolo della maggioranza considera unicamente i voti emessi. La formulazione corrisponde a quella prevista all’articolo 704a CO: per determinare la maggioranza non si tiene conto delle astensioni e dei voti nulli60, che in tal modo non avranno il medesimo effetto dei voti negativi. Tuttavia, quando è necessaria l’unanimità, occorre il consenso di tutti i comproprietari; essa può essere raggiunta unicamente se tutti i comproprietari sono presenti o rappresentati all’assemblea.
Art. 712obis
Il diritto di voto permette al comproprietario di esprimere la sua volontà in occasione delle deliberazioni dell’assemblea dei comproprietari e di partecipare alla formazione della volontà della comunione. Intrinsecamente connesso alla qualità di membro della comunione dei comproprietari, è inalienabile e non può essere ceduto61. L’esercizio di questo diritto può già ora essere limitato temporaneamente in determinate circostanze, ad esempio se la comunione decide di autorizzare l’avvio di una procedura di esclusione nei confronti di un comproprietario (cfr. art. 649b cpv. 2 CC) o se il comproprietario si trova in una situazione di collisione d’interessi con la decisione presa dall’assemblea62. La dottrina ammette pure che un comproprietario possa essere escluso dall’assemblea mediante una misura disciplinare e in tal modo
59 Cfr. n. 1.2.10.
60 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 13 dic. 2013 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF 2014 563, 621 seg.
61 MEIER-HAYOZ/REY, BK, n. 61 ad art. 712m CC; WERMELINGER, ZK, n. 154 ad art. 712m CC.
62 DTF 134 III 481.