Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/64: Modifica del diritto in materia di proprietà per piani (art. 712a segg. CC) · 37 pagine
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facoltà di esercitare il suo diritto alla riparazione gratuita dei difetti o non decidesse entro un anno, il comproprietario in questione perderebbero ogni diritto di garanzia. Il capoverso 3 mira a evitare questa conseguenza prevedendo che se il contratto contiene una clausola che limita o esclude il diritto dei comproprietari di chiedere la riduzione del prezzo o di recedere dal contratto, questi ultimi sono dispensati dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’assemblea dei comproprietari.
Tuttavia, se una tale clausola vincolasse soltanto alcuni comproprietari e non gli altri o se non prevedesse le medesime limitazioni o esclusioni per tutti i comproprietari, il coordinamento dei loro diritti di garanzia non sarebbe possibile. Lo stesso varrebbe se i diritti dei comproprietari alla riparazione gratuita delle parti comuni non fossero materialmente identici poiché i contratti d’appalto stipulati dai singoli comproprietari non promettono le medesime caratteristiche per quanto riguarda le parti comuni. Per questa ragione l’avamprogetto prevede che una tale clausola di limitazione o esclusione sia nulla in entrambi i casi. L’appaltatore conosce i contratti stipulati con tutti i comproprietari ed è in grado di valutare se i lavori di riparazione dei difetti richiesti da un comproprietario necessitano, considerando la nullità della clausola, dell’autorizzazione dell’assemblea. Spetta dunque all’appaltatore farsi carico delle eventuali ripercussioni che potrebbero derivare da tale nullità e dall’assenza dell’autorizzazione dell’assemblea, nel caso in cui diversi comproprietari dovessero esercitare in modo differente il loro diritto alla riparazione gratuita di un difetto relativo a una parte comune.
Le disposizioni sul coordinamento dei diritti di garanzia non devono condurre a un’esclusione del diritto di ogni comproprietario di chiedere al giudice di ordinare le misure necessarie a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all’uso o di attuare le misure urgenti necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore, come risulta dalle regole generali sulla comproprietà previste all’articolo 647 capoverso 2 CC. Una riserva in tal senso è quindi espressamente prevista al capoverso 4.
Art. 712m cpv. 1 frase introduttiva e n. 3 e 4
Nel testo tedesco i termini «einen Abgeordneten», «dem Verwalter» e «den Eigentümern» sono sostituiti con le forme inclusive di genere «eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten», «der Verwalterin oder dem Verwalter» e «den Eigentümerinnen und Eigentümern».
Art. 712n titolo marginale e cpv. 2
L’avamprogetto dispone espressamente che le deliberazioni sono valide se ne è stato steso verbale, da datare, firmare e poi trasmettere a ogni comproprietario per informazione e da custodire in forma adeguata.
La legge attribuisce de lege ferenda un effetto costitutivo al verbale, per cui le deliberazioni sono valide così come sono riportate nel verbale, anche se durante l’assemblea è stata decisa un’altra formulazione. In questo caso, a meno che si possa conseguire la rettifica del verbale in modo extragiudiziale, i comproprietari