Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine
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- quelle che non hanno una natura programmatoria (o programmatica) e che si rivolgono alle autorità politiche degli Stati contraenti, in particolare al potere legislativo (cosiddette norme «non direttamente applicabili» o «indirettamente applicabili», o ancora non self-executing).
La differenza tra una norma direttamente applicabile e una non direttamente applicabile dipende dunque dal contenuto della norma considerata e dal modo in cui essa è redatta o interpretata. Uno stesso trattato può contenere norme direttamente applicabili e disposizioni a carattere programmatico49. Compete in primo luogo alle autorità svizzere di esecuzione (amministrative o giudiziarie) valutare l’applicabilità diretta o meno di una norma di diritto internazionale50. Per decidere il carattere di ogni norma internazionale è necessario interpretare articolo per articolo, paragrafo per paragrafo o capoverso per capoverso51.
Il Tribunale federale ha sviluppato un’ampia giurisprudenza in merito all’applicabilità diretta o meno nell’ordinamento giuridico svizzero delle norme di una convenzione internazionale ratificata dalla Svizzera52.
Se un privato può appellarsi direttamente a una disposizione di un trattato dinanzi alle autorità amministrative o ai tribunali interni e se questi possono applicarla direttamente, in quanto premessa maggiore del sillogismo giuridico, essa può essere considerata «direttamente applicabile»53. Come sintetizzato dal Consiglio federale, «secondo il parere concorde del Tribunale federale e del Consiglio federale occorre che tali disposizioni siano formulate in modo sufficientemente assoluto e chiaro nel contesto globale e alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato, in modo che possano produrre un effetto diretto ed essere applicate in un caso concreto o fornire la base per una decisione in un simile caso»54.
Non sono, invece, direttamente applicabili le disposizioni che enunciano un programma, fissano linee guida rivolte al legislatore (e non alle autorità amministrative e giudiziarie), si limitano a delineare la regolamentazione di una materia oppure conferiscono allo Stato contraente un considerevole potere discrezionale55. Tali disposizioni non attribuiscono direttamente diritti e obblighi ai privati, ma si rivolgono agli Stati (norme di natura programmatica). Se non sono self-executing, le disposizioni di un trattato possono diventare applicabili nell’ordinamento giuridico svizzero solo dopo essere state
49 Ulrich Häfelin, Walter Haller, Helen Keller e Daniela Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, N 1894; Christine Kaufmann e Christoph Good (n. 37), pag. 649; Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall e Alexandre Flückiger (n. 9), N 1385
50 Pascal Mahon (n. 15), N 238.
51 Centro internazionale di formazione dell’OIL, diretto da Xavier Beaudonnet (n. 12), pag. 22; Jean-Philippe Dunand e Aurélien Witzig (n. 16), pag. 155 seg.; Rémy Wyler, Boris Heinzer e Aurélien Witzig, Droit du travail, Berna 2024, pag. 11
52 Cfr. in particolare DTF 98 Ib 385, consid. 2a; DTF 111 V 201, consid. 2b; 112 Ib 183, consid. 2a; DTF 119 V 171, consid. 4b; DTF 124 III 90, consid. 3a; DTF 133 I 286, consid. 3.2; DTF 136 I 297, consid. 8.1; DTF 140 II 185, consid. 4.2; DTF 142 II 161, consid. 4.5.1; DTF 145 I 308, consid. 3.4.1
53 Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Maya Hertig Randall e Alexandre Flückiger (n. 9), N 1383
54 Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 (n. 10) n. 8.3. Cfr. TF 4C.422/2004, consid. 3.1.2, considerando non pubblicato della DTF 132 III 122
55 DTF 112 Ib 183 consid. 2a; DTF 119 V 171 consid. 4b; DTF 126 I 240 consid. 2b; TF 4C.422/2004 consid. 3.1.2, considerando non pubblicato dela DTF 132 III 122