Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine
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modo non esaustivo come indicato dall’avverbio «segnatamente», gli atti presi in considerazione. A ciò si aggiunge che gli stessi organi di controllo dell’OIL ammettono che i governi sono tenuti ad adottare misure specifiche, segnatamente in via legislativa, qualora la protezione sia insufficiente nel diritto interno o si verifichino atti di ingerenza nella prassi (FF 1999 I 447, in particolare 479). Ne consegue che l’articolo 2 della suddetta convenzione non crea diritti cui un privato può appellarsi direttamente dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa).
Successivamente, in una sentenza del 2008 concernente il diritto di essere sentite delle organizzazioni sindacali, la nostra Alta Corte ha ribadito che la Convenzione n. 98 non conteneva disposizioni applicabili direttamente:
«Das Anhörungsrecht gibt keinen Anspruch darauf, dass die von den Arbeitnehmerorganisationen eingebrachten Vorschläge vom zuständigen Gesetzgeber übernommen werden. Solches folgt auch nicht aus der Koalitionsfreiheit (Art. 28 Abs. 1 BV; BGE 129 I 113 E. 3.1 S. 121 f.) oder aus den Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) Nr. 98 vom 1. Juli 1949 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen (SR 0.822.719.9), Nr. 150 vom 26. Juni 1978 über die Arbeitsverwaltung (SR 0.822.725.0) oder Nr. 154 vom 19. Juni 1981 über die Förderung von Kollektivverhandlungen (SR 0.822.725.4), welche die entsprechenden Massnahmen unter den Vorbehalt der innerstaatlichen Gesetzgebung stellen und nicht unmittelbar anwendbar sind (vgl. Pra 95/2006 Nr. 107 S. 731, E. 3, 4C.422/2004)»95 (Il diritto di essere sentiti non implica la possibilità, per le organizzazioni dei lavoratori, di pretendere che le proposte presentate siano recepite dal legislatore competente. Né ciò deriva dalla libertà sindacale (art. 28 cpv. 1 Cost.; DTF 129 I 113 consid. 3.1 pag. 121 seg.), dalla Convenzione n. 98 del 1° luglio 1949 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9), dalla Convenzione n. 150 del 26 giugno 1978 concernente l’amministrazione del lavoro (RS 0.822.725.0) né dalla Convenzione n. 154 del 19 giugno 1981 concernente la promozione della negoziazione collettiva (RS 0.822.725.4), che assoggettano le rispettive misure alla legislazione nazionale e non sono applicabili direttamente (cfr. Pra 95/2006
n. 107 pag. 731, consid. 3, 4C.422/2004)).
Infine, in una sentenza pronunciata nel 2012 sull’esercizio della libertà sindacale, la Corte penale del Tribunale federale ha confermato le conclusioni delle sentenze del 2005 e del 2008 con una formulazione particolarmente sintetica:
«1.3.3 Les recourants invoquent comme critère d’interprétation de l’art. 28 Cst. les conventions de l’Organisation internationale du travail. Même ratifiées par la Suisse, de telles conventions ne sont cependant pas directement applicables et ne peuvent être invoquées directement par les particuliers (cf. arrêt 4C.422/2004 du 13 septembre 2005 consid. 3.3, non publié in ATF 132 III 122).
95 DTF 134 I 23, consid. 6.4