Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine

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caratterizzare le condotte o le pratiche proibite dalla Convenzione («ai fini della presente Convenzione») e non di fungere da definizioni imperative sufficientemente determinate e precise perché una decisione giudiziaria nazionale possa basarsi su di esse in una fattispecie. In occasione dei lavori preparatori, l’Ufficio internazionale del lavoro ha quindi precisato che la definizione contenuta nella Convenzione non era tesa a sostituirsi alle definizioni esistenti nelle legislazioni nazionali117. L’essenziale è che gli Stati membri adottino una legislazione che definisca la violenza e le molestie nel mondo del lavoro (cfr. art. 7 della Convenzione). Del resto, l’articolo 1 paragrafo 2 della Convenzione, che si rivolge alle autorità legislative, conferisce agli Stati membri un ampio margine discrezionale in materia in quanto possono prevedere nella loro legislazione nazionale definizioni che enuncino «un concetto unico o concetti distinti» di violenza e di molestie (art. 1 par. 2)118. Nella sua Guida alla Convenzione n. 190, l’Ufficio internazionale del lavoro cita come esempi le definizioni di molestie sul lavoro, tutte diverse, contenute nelle legislazioni di diversi Stati (segnatamente Canada, Costa d’Avorio, Irlanda, Giappone e Messico)119.

Articolo 2

L’articolo 2 concerne l’ambito di applicazione personale della Convenzione. Intende inglobale un’ampia cerchia di persone che devono essere protette dalla violenza o dalle molestie nel mondo del lavoro, sia in base al loro status (la «Convenzione protegge...»), tra cui i lavoratori, le persone in formazione, i tirocinanti o gli apprendisti (par. 1), sia in base al loro settore di attività (la «Convenzione si applica»), come il settore pubblico o privato o l’economia formale o informale (par. 2). Questa disposizione di per sé non disciplina la situazione giuridica dei privati né una decisione giudiziaria può basarsi su di essa in un caso specifico. Inoltre, l’articolo 2 paragrafo 1 rimanda al diritto e alle pratiche nazionali per quanto riguarda la definizione di «lavoratrici e i lavoratori» (art. 2 par. 1). L’articolo 2 non ha effetto in modo indipendente, ma unicamente in relazione con le altre disposizioni della Convenzione n. 190.

Articolo 3

Infine, l’articolo 3 concerne l’ambito di applicazione materiale della Convenzione e precisa che essa si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro «che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro», in luoghi o circostanze differenti, enunciati alle lettere a–f.

L’articolo 3 non sembra avere come destinatari le autorità nazionali (elvetiche) incaricate di applicare il diritto. Il suo oggetto è precisare in quali circostanze si applicano le disposizioni di fondo della Convenzione. L’articolo 3 non ha quindi effetto in modo indipendente, ma unicamente in relazione con le altre disposizioni della Convenzione

n. 190. In proposito si può citare l’articolo 9 della Convenzione, secondo cui le

117 Ufficio internazionale del lavoro, Mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde du travail, Rapport V (2A), Ginevra 2019, pag. 18

118 Cfr. anche il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2022 (n. 2) pag. 12

119 Cfr. UIL, Violenza e molestie nel mondo del lavoro, Guida alla Convenzione n. 190 e alla Raccomandazione n. 206, Ginevra 2021, pag. 10 seg.