Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine
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- riconoscere gli effetti della violenza domestica nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile (lett. f);
- garantire il diritto di abbandonare una situazione lavorativa (lett. g);
- garantire che gli ispettorati del lavoro e le altre autorità competenti siano abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro (lett. h).
Come tutti gli articoli di fondo della Convenzione, anche questa disposizione enumera principi generali. L’articolo 10 lettera b prevede, per esempio, che gli Stati membri adottino «misure adeguate» per «garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci». Lo completa l’articolo 10 lettera d, secondo cui gli Stati membri devono «introdurre sanzioni, se del caso».
Tutte queste disposizioni non hanno un carattere sufficientemente determinato e preciso perché una decisione giudiziaria possa basarsi su di esse in una fattispecie. Sono destinate ai governi e ai legislatori degli Stati in questione. Con la scelta di formulazioni dal carattere indeterminato o il ricorso a clausole di flessibilità, la Conferenza internazionale del lavoro ha riconosciuto un ampio margine discrezionale agli Stati in questione:
- «meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci» (lett. b);
- «nella misura massima possibile e a seconda dei casi» (lett. c);
- «se appropriato» (lett. b) e «se del caso» (lett. d);
- «nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile» (lett. f).
Orientamento, formazione e sensibilizzazione (art. 11)
L’articolo 11 tratta le misure di orientamento, formazione e sensibilizzazione agli obiettivi perseguiti dalla Convenzione n. 190. Gli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione devono in particolare «adoperarsi al fine di garantire» che:
- la questione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro sia oggetto delle politiche nazionali pertinenti (lett. a);
- siano messe a disposizione misure di orientamento, risorse e formazione (lett. b);
- vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione (lett. c).
Modalità di applicazione (art. 12)
L’articolo 12 della Convenzione n. 190 dell’OIL è particolarmente importante ai fini dell’oggetto del nostro rapporto poiché riguarda le «modalità di applicazione» delle disposizioni della Convenzione. Il suo tenore è il seguente: «Le disposizioni della presente Convenzione si applicano attraverso leggi e regolamenti nazionali, come pure tramite contratti collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali, includendovi l’ampliamento o l’adattamento delle misure esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro affinché prevedano la violenza e le molestie, nonché tramite lo sviluppo di misure specifiche, laddove necessario».
Questa disposizione convenzionale conferma esplicitamente che la Conferenza internazionale del lavoro non aveva alcuna intenzione di conferire un carattere self- executing alle norme della Convenzione bensì, al contrario, che esse devono essere concretizzate e precisate dagli Stati membri per avere efficacia. Viene dunque