Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine

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e il CESS contengono sia disposizioni che stabiliscono linee guida in materia di sicurezza sociale sia regole a carattere self-executing (Berenstein, Le droit international de la sécurité sociale [...], pag. 17). Quasi tutti gli autori svizzeri che si sono espressi in proposito – in particolare quelli che hanno commentato la sentenza Courtet – sostengono che in questa seconda categoria di disposizioni si annoverano gli articoli 32 paragrafo 1 lettera e della Convenzione n. 128 dell’OIL e 68 lettera f CESS (p. es.: Berenstein, ibidem; Greber, Le principe de la légalité [...], pag. 274, n. 55; Spira, op. cit., pag. 475). La loro opinione convince: secondo le norme convenzionali, un errore grave non intenzionale non consente la “sospensione” (dunque, in particolare, una riduzione) delle prestazioni assicurative. Queste regole non comportano la necessità che il legislatore adotti norme d’esecuzione più precise; al contrario, possono essere applicate come tali e costituire il fondamento di una decisione concreta.

Di conseguenza, la giurisprudenza criticata non può essere mantenuta. Le norme di diritto internazionale sono in tal caso direttamente applicabili. Esse prevalgono sull’articolo 7 capoverso 1 LAI, in quanto tale norma del diritto federale consente segnatamente la riduzione di prestazioni per un errore grave commesso per negligenza).

Convenzione n. 151 del 27 giugno 1978 concernente la protezione del diritto d’associazione e le procedure di determinazione delle condizioni d’impiego nella funzione pubblica108

In una sentenza del 2002, senza prendere espressamente posizione sulla questione dell’applicabilità diretta, il Tribunale federale ha fatto riferimento a uno degli obiettivi perseguiti dalla Convenzione n. 151 dell’OIL per interpretare il diritto interno, in particolare per stabilire la portata della libertà sindacale. In questa decisione si può intravedere la concretizzazione di un obbligo di astenersi dello Stato:

«Les syndicats tirent d’ailleurs précisément leur raison d’être de la qualité qui leur est reconnue de représenter et de défendre les intérêts de leurs membres vis-à-vis notamment de l’employeur soit, dans le secteur public, de l’Etat. C’est donc un corollaire essentiel de la liberté syndicale, considérée sous sa composante collective, que le droit pour les syndicats d’exprimer et de soutenir librement des idées et des opinons en vue de la défense des intérêts de leurs membres (cf. le rapport précité du BIT, Liberté syndicale et négociation collective, p. 19/20).

Afin qu’un tel droit puisse effectivement être exercé dans le secteur public, l’Etat employeur se doit dès lors, dans ses rapports avec les organisations syndicales, de leur garantir non seulement l’existence, mais aussi l’autonomie et une certaine sphère d’activité (cf. Jean-Daniel Delley/Charles-Albert Morand, Rôle et statut constitutionnel des centrales syndicales en Suisse, in Recueil des travaux suisses présentés au Xe Congrès international de droit comparé, Bâle 1979, p. 175 ss, 187). En particulier, l’Etat n’a pas à favoriser l’émergence d’un monopole syndical sous la forme d’un “syndicat d’Etat”; la liberté syndicale présuppose au contraire une pluralité de syndicats (cf., à propos de l’art. 11

108 Entrata in vigore per la Svizzera il 3 marzo 1982, RS 0.822.725.1