Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine
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Queste sono disposizioni finali consuete che ricorrono in tutte le convenzioni dell’OIL125. Ovviamente tali norme si rivolgono agli Stati che hanno ratificato la Convenzione n. 190 e agli organi dell’UIL e, per definizione, non contengono regole che possano essere considerate direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico interno di uno Stato, come la Svizzera.
V. Compendio
Ricapitoliamo di seguito gli elementi essenziali dei contenuti sviluppati nei primi quattro capitoli.
Capitolo I – Contesto dell’attribuzione del mandato
Nel suo messaggio del 18 maggio 2022, il Consiglio federale ha svolto un’analisi completa e dettagliata delle disposizioni della Convenzione n. 190 dell’OIL. Il nostro Collegio governativo ha concluso che tali norme erano conformi a quelle attualmente in vigore in Svizzera, dove la protezione dei lavoratori «è garantita da un sistema completo di diverse leggi che riconoscono il diritto di ogni persona a un mondo del lavoro libero da violenza e molestie, comprese quelle basate sul genere»126. In virtù del quadro giuridico attuale, la ratifica della Convenzione non richiede dunque l’adozione di nuove prescrizioni (leggi od ordinanze) né una modifica delle disposizioni vigenti127. Nell’ultimo trimestre del 2023, le Camere federali hanno deciso di rinviare il progetto di ratifica al Consiglio federale incaricandolo di presentare in un rapporto complementare quali disposizioni della Convenzione n. 190 siano applicabili direttamente e quali indirettamente. Lo scopo del presente rapporto era proprio di stabilire in che misura le disposizioni della Convenzione n. 190 possano essere considerate come direttamente applicabili o meno nell’ordinamento giuridico svizzero.
Capitolo II – Applicabilità diretta o indiretta delle norme dell’OIL in Svizzera a livello generale
L’applicabilità diretta può essere definita come la capacità di una norma di diritto internazionale di conferire di per sé ai privati, senza esigere alcuna misura interna di esecuzione, diritti e obblighi di cui possono avvalersi dinanzi alle autorità dello Stato in cui questa norma è in vigore. Secondo la concezione monista, adottata in Svizzera, il diritto internazionale e il diritto interno non sono altro che due elementi di un unico ordinamento giuridico. Di conseguenza, dalla loro entrata in vigore per la Svizzera, i trattati internazionali sono incorporati nel diritto interno e ne fanno parte integrante.
125 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2022 (n. 2) pag. 7. Cfr. anche Consiglio federale in: FF 1960 I, in particolare 29 e 33, FF 1974 I 1577, in particolare 1606, FF 1980 II 433, n. 21 e FF 2013 5969 n. 2.1
126 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2022 (n. 2) pag. 9
127 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2022 (n. 2) pag. 40