Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine
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del programma di cui all’articolo 2. A tali disposizioni manca la necessaria determinatezza per costituire la base di una decisione nel singolo caso. Contengono piuttosto principi ispiratori di un programma che gli Stati contraenti si sono impegnati ad attuare, quindi si rivolgono ai legislatori. La necessaria determinatezza della Convenzione n. 111 manca anche nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico di cui si tratta nella fattispecie in questione, perché anche in riferimento agli “impieghi sottoposti al controllo diretto di un’autorità nazionale” gli Stati contraenti si sono impegnati unicamente a seguire la “politica” descritta nell’articolo 2 (art. 3 lett. d). In questo quadro giuridico, la Convenzione n. 111 deve essere considerata non applicabile direttamente, ossia non self-executing. Inoltre, il Tribunale federale ha stabilito anche in un caso simile, segnatamente in riferimento alla Convenzione n. 100 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile, che le disposizioni di questo trattato internazionale non sono applicabili direttamente (DTF 103 Ia 524)).
Convenzione n. 154 del 19 giugno 1981 concernente la promozione della negoziazione collettiva102
Secondo la nostra Alta Corte, neppure la Convenzione n. 154 contiene norme applicabili direttamente:
«Cette Convention, considérée dans son ensemble, ne brosse que les orientations générales d’un programme dont l’exécution incombe aux Etats qui l’ont ratifiée (cf. FF 1983 I p. 33 in medio). Il est à cet égard déterminant que l’art. 4 du traité décrit lui-même les diverses méthodes devant permettre son application, à savoir les conventions collectives, les sentences arbitrales ou toute autre voie conforme à la pratique nationale, à leur défaut la législation nationale. Cela démontre avec éclat que la Convention OIT n° 154 a besoin d’être concrétisée dans chaque Etat contractant par des outils spécifiques, que cela soit le fait des partenaires sociaux, des organes judiciaires, étatique ou privé, ou du législateur. Il apparaît manifestement qu’une telle Convention n’est pas susceptible de contenir des dispositions directement applicables dont pourraient se prévaloir les particuliers»103 (Questa Convenzione, considerata nel suo insieme, si limita a delineare gli orientamenti generali di un programma la cui esecuzione incombe agli Stati che l’hanno ratificata (cfr. FF 1983 I 25, pag. 33 a metà). Al riguardo è determinante che lo stesso articolo 4 della Convenzione descriva i diversi metodi che ne consentono l’applicazione, ossia i contratti collettivi, le sentenze arbitrali o qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale, in mancanza dei quali le disposizioni della Convenzione saranno rese efficaci mediante la legislazione nazionale. Ciò dimostra chiaramente che la Convenzione n. 154 dell’OIL necessita di essere concretizzata in ogni Stato contraente mediante strumenti specifici, siano essi forniti dalle parti sociali, dagli organi giudiziari, statali o privati, o dal legislatore. Risulta evidente che una Convenzione di questo tipo non
102 Entrata in vigore per la Svizzera il 16 novembre 1984, RS 0.822.725.4
103 TF 4C.422/2004, consid. 3.2.3.1, considerando non pubblicato della DTF 132 III 122