Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 33 pagine
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consentono loro di abbassare il livello di protezione34. L’OIL preferisce ricorrere a clausole dette di «flessibilità», che lasciano ai Paesi un certo margine di manovra nell’applicazione della convenzione35. La flessibilità può, per esempio, riguardare i metodi di esecuzione e autorizzare i Paesi ad attuare uno strumento in modo diverso da una legge o da un regolamento, in particolare attraverso gli usi o un contratto collettivo36.
Le convenzioni dell’OIL sono interpretate conformemente ai principi contenuti negli articoli 31–33 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati37. Secondo una regola generale di interpretazione, un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (art. 31 par. 1). Un posto secondario e sussidiario è attribuito ai lavori preparatori e agli altri mezzi di interpretazione (art. 32)38.
B. Nozione di norma direttamente applicabile
In un’ampia giurisprudenza, il Tribunale federale ha definito i criteri che consentono di riconoscere o meno l’applicabilità diretta nell’ordinamento giuridico interno di una norma contenuta in un trattato internazionale ratificato dalla Svizzera. Occorre distinguere i principi generali (sub sezione 1) e i casi particolari (sub sezione 2).
1. Principi generali
In tutti gli Stati la relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale è determinata da tre elementi: la validità, l’applicabilità e il rango del diritto internazionale39.
Validità immediata di un trattato internazionale
L’articolo 5l capoverso 4 della Costituzione federale sancisce che la Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. Secondo la concezione monista, adottata in Svizzera, il diritto internazionale e il diritto interno non sono altro che due elementi di un unico ordinamento giuridico40. I trattati internazionali validamente stipulati ed entrati in vigore acquisiscono quindi una validità immediata nell’ordinamento giuridico svizzero e sono incorporati nel diritto federale, senza la necessità di «trasformarli» con un atto di
34 Jean-Philippe Dunand e Aurélien Witzig (n. 16), pag. 37
35 Nicolas Valticos (n. 16), N 278
36 Nicolas Valticos (n. 16), N 280
37 Cfr. TF 4C.422/2004, consid. 3.1.2, considerando non pubblicato della DTF 132 III 122 e Christine Kaufmann e Christoph Good, Die Anwendbarkeit von ILO-Recht vor Schweizer Gerichten: Potential und Grenzen, in: AJP/PJA 2016, pag. 651. La Convenzione di Vienna è entrata in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1990 (RS 0.111).
38 Cfr. Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Guida alla prassi in materia di trattati internazionali, Berna 2023, nm. 194-196
39 Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 (n. 10) n. 5.1
40 DTF 144 II 376, consid. 9.4.1; DTF 147 I 308, consid. 4.3. Cfr. René Rhinow, Markus Schefer e Peter Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, Basilea 2016, N 3612